Commette un reato il datore di lavoro che minaccia il licenziamento a un dipendente che non accetta “di svolgere l’attività lavorativa fuori del normale orario di servizio”. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 11891 di oggi, ha confermato la condanna nei confronti di un caporeparto che minacciava una dipendente di licenziamento. In particolare, secondo la quinta sezione penale, risponde dei reati di minacce e di violenza privata il datore di lavoro che, con minaccia, costringe la dipendente a tollerare il suo comportamento – spiega il sito Cassazione.net – nel momento in cui la riprendeva per non aver accettato di svolgere attività lavorativa fuori dal normale orario di lavoro, prospettandole una situazione insostenibile che l’avrebbe portata a licenziarsi.