La Corte di Cassazione ha stabilito che al condomino che ha venduto il proprio immobile non gli può essere imputato il pagamento di nuove spese condominiali deliberate dall’assemblea dopo il rogito notarile ma prima della trascrizione. La Corte, infatti, ha accolto il ricorso di un signore, che si era visto recapitare una richiesta di pagamento di una rata condominiale scaduta. L’ ex condomino sosteneva di aver venduto l’immobile prima della delibera dell’assemblea condominiale. Il giudice di pace affermava, invece, che l’atto era stato trascritto dopo la delibera e che, nella comunicazione al condominio, il venditore non aveva indicato gli estremi del rogito e i dati anagrafici dell’acquirente; pertanto, secondo il giudice di pace, il condominio era legittimato a chiedere la rata scaduta al venditore. Piazza Cavour afferma, il contrario, e cioè che una volta perfezionatasi il trasferimento della proprietà dell’immobile, l’alienante perde subito la qualità di condomino e quindi l’obbligo di pagare le rate condominiali, senza dover attendere la trascrizione dell’atto.
Valentino Belligerante