Anche al coniuge separato a cui sia stata addebitata la colpa della separazione ha diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge. Lo stabilisce la Corte di Cassazione affermando che l’ex deve essere equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurata dalla pensione in titolarità del coniuge superstite titolare dell’assegno. Sulla scorta di questo principio, già in precedenza sancito dalla Corte Costituzionale, la sezione Lavoro della Corte ha accolto il ricorso di una signora separata che nei due precedenti gradi del giudizio si era vista negare il diritto alla pensione di reversibilità sulla base del fatto che in fase di separazione le era stata addebitata la colpa della crisi matrimoniale. I giudici di merito avevano respinto le richieste della donna sulla base del fatto che per avere lei il riconoscimento di tale diritto occorreva che il coniuge superstite fosse trovato a carico del coniuge defunto in modo continuativo e non occasionale, al momento della sua morta, sicchè potesse giustificarsi la continuità del sostentamento del famigliare bisognoso. Di diverso avviso la Cassazione che ha invece accolto il ricorso della donna rinviando il caso alla Corte territoriale che dovrà ora riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità alla donna in quanto l’assegno va riconosciuto non solo al coniuge separato in favore del quale il pensionato defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento, ma anche al coniuge separato per colpa o non addebito.