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Botti di Capodanno, il sindaco Giorgiano firma un’ordinanza per la pubblica incolumità

Il sindaco Mimmo Giorgiano ha firmato una ordinanza che vieta l’esplosione di botti o petardi di qualsiasi tipo in luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico; all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici o ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da queste strutture ed in tutte le vie, piazze o aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone fino al 6 gennaio 2011.

“L’Amministrazione Comunale intende promuovere, nel periodo antecedente Natale e Capodanno una specifica attività di prevenzione, a tutela della incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata la Polizia Municipale. – spiega l’assessore alla Sicurezza Ciro Russo – Abbiamo già aderito a campagne di sensibilizzazione in materia di prevenzione dei danni derivanti dall’impiego di fuochi, come quella dell’Anci.”

Il sindaco richiamano i cittadini “ad adottare ogni possibile precauzione nell’uso di fuochi pirotecnici per la propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché una così bella occasione di allegria e divertimento generale non debba essere funestata in nessun modo da incidenti.” L’ordinanza che consente la vendita di fuochi pirotecnici esclusivamente negli esercizi commerciali abilitati, nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalle legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita. In caso di accertata inosservanza il Comune potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all’eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita. L’inosservanza delle disposizioni è punita con sanzioni da 25 a 500 euro. Il Comune raccomanda ai cittadini di non raccogliere eventuali fuochi inesplosi, di non affidare ai bambini prodotti che comportino un seppur minimo livello di pericolo, di accendere i botti consentiti dalla legge in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali.

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