LEGGE REGIONALE n. 19 del 28 novembre 2001,
Articolo 9 (1) Area Sorrentino – Amalfitana
le disposizioni della presente legge (19/01) trovano applicazione anche nelle aree disciplinate dal PUT ed, in caso di contrasto, prevalgono sulle stesse”
(1) Articolo cosi sostituito dall’art.49, comma 10, della legge regionale n.16 del 22 dicembre 2004:
1. Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla Legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge stessa.
NUOVO TESTO
LEGGE REGIONALE n. 1 del 5 gennaio 2011
Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16)
1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n.16 (Norme sul governo del territorio), è così modificata:
…n) 49, il comma 10 è così sostituito “10. L’articolo 9 della legge regionale n.19/2001 è così
sostituito “Le disposizioni procedurali della presente legge trovano applicazione anche nei territori
sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.”
Di seguito stralcio delle osservazioni prodotte dal Settore Legale del WWF
E’ opportuno premettere come ormai numerose decisioni dei giudici amministrativi si sono adeguate alle modiche che la l.r. 16/04 ha apportato al testo contenuto nella l.r. 19/01.
Infatti inizialmente l’art.9 della legge regionale 19/01 prevedeva che, in materia di edificazione di parcheggi pertinenziali interrati, “le disposizioni della legge (19/01) trovassero applicazione anche nelle aree disciplinate dal PUT ed, in caso di contrasto, prevalessero sulle stesse”.
La novella introdotta dalla legge 16/04 ha previsto che “le disposizioni procedurali della legge (19/01) trovino applicazione anche nelle aree soggette al PUT, fatti salvi tutti i vincoli di cui al medesimo PUT”.
Le decisioni ante legge 16/04 riconoscevano nell’art. 9 una deroga generalizzate al PUT nel mentre, e ciò soprattutto negli ultimi anni, le decisioni sono pressocchè univoche nel senso di ritenere prevalenti sulle disposizioni della legge 19/01 così come novellata dalla l.r. 16/04 le disposizioni della l.r. 35/87.
L’ultima novella introdotta dalla legge regionale n.1/11, la legge del cosiddetto piano casa, allorchè modifica l’art.49 della l.r. 16/04 si limita unicamente ad eliminare l’inciso “fatti salvi tutti i vincoli previsti dalla legge (PUT)” ma senza incidere sulla sostanza della norma e, dunque, confermando che diversamente dalla iniziale dicitura dell’art. 9 l.r.19/01 “solo le disposizioni procedurali si applicano nelle aree disciplinate dalla l.r. 35/87 e, soprattutto senza ripetere l’altro inciso contenuto nell’art.9 di una “prevalenza delle disposizione della legge sulle norme del PUT” .
Il che denota che la volontà del legislatore regionale non è quella di ritornare alla deroga generalizzata dell’originario testo dell’art.9 l.r. 19/01 e, dunque, nulla cambia rispetto al testo dell’art.9 l.r. 19/01 così come modificato dall’art.49 l.r. 16/04.
I parcheggi pertinenziali continuano ad essere vietati nelle aree dove il PUT non prevede alcuna edificazione privata.
Per quanto riguarda la possibilità di applicare la legge 1/11 in Penisola Sorrentina c’è da rilevare la contraddittorietà della stessa legge particolarmente evidente nella formulazione dell’art. 2 bis.
L’art 2 bis, al secondo comma, chiarisce che fino all’approvazione del Nuovo Piano Paesistico Regionale sono possibili solo gli interventi ammissibili secondo il piano paesistico vigente.
Poichè in penisola un piano paesistico vigente c’è ed è il PUT, approvato con l.r. 35/87, sono ammissibili solo gli interventi previsti dal PUT.
Quanto ai vincoli da rispettare va ben compresa la differenza tra vincoli relativi e vincoli assoluti.
Qualcuno intende che nelle zone di PUT dove è consentita l’edificazione pubblica ma non quella privata si è di fronte ad un vincolo relativo.
Così non è perché in quelle aree (zone del PUT 2, 3, 6, 1b,ecc) sussiste un vincolo di inedificabilità privata assoluto. In tale senso vi sono diverse decisioni del TAR Campania, tra cui la n.931/08 nella quale è ben chiarito che nella zona 2 vi è “un vincolo di inedificabilità per l’edilizia privata assoluto”.
“Il rischio reale – dichiara il Presidente del WWF Penisola Sorrentina – è che, mentre i tecnici discutono e dissertano, il paesaggio della nostra Penisola Sorrentina scompaia in modo irreversibile sotto gli occhi di tutti sepolto dal cemento!!!
E se c’è qualcuno che parla ancora di abusivismo, di necessità primarie o di prima casa, qualcun altro ha ormai capito da tempo che l’abuso per non essere più tale e sufficiente “farselo autorizzare”…poi spetterà alle associazioni ambientaliste e ai tribunali dimenarsi nella babele delle norme interpretative e/o dei pareri pro-veritate commissionati e prodotti ad arte (e a pagamento) da periti e legali più o meno creativi.
A pagare delle scelte irresponsabili di politici e amministratori saranno i nostri figli ai quali stiamo sottraendo, per la gioia delle tasche di pochi, verde e vivibilità!!!
E’ di enorme importanza andare a chiarire sul nascere l’esatto contenuto della nuova legge per evitare la legittimazione impropria di futuri scempi edilizi ed esternazioni di taluni tecnici comunali che rischiano di dare una ERRATA INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.” Ferdinando Fontanella