Castellammare: Bobbio vara una nuova ordinanza “anti-assembramento”

Dopo la ben nota ordinanza contro “gli abiti succinti” che aveva scatenato proteste da tutta Italia e interesse da ogni parte del mondo, il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio,vara una nuova ordinanza “particolare”. Stavolta, dopo l’ennesima manifestazione dei lavoratori, vieta “l’assembramento” di persone all’esterno del palazzo municipale. Ecco il testo integrale dell’ordinanza:

Premesso

che l’edificio di proprietà comunale sito in Piazza Giovanni XXIII n. 13 è dotato di spazi di pertinenza posti in corrispondenza della facciata principale e dell’area contigua al Plesso Scolastico denominato ex Seminario;

che negli stessi, in precedenza, è stata inibita la sosta dei veicoli con delimitazione perimetrale a mezzo di fioriere;

che tale primo intervento si è rilevato risolutore dell’inquinamento acustico originato dal rombo dei motori e dai dispositivi acustici degli autoveicoli, arrecanti notevole disturbo alla normale attività degli uffici comunali

Considerato

– che, frequentemente, si registrano continui assembramenti di persone che stazionano all’interno delle aree antistanti il Palazzo comunale delimitate da fioriere, provocando schiamazzi che, oltre ad alterare in modo inaccettabile le condizioni di vita dei residenti, concretizzano comportamenti di disturbo al regolare svolgimento delle attività burocratiche dei vari uffici comunali;

– che in determinate circostanze le predette condotte si concretizzano anche con illecita occupazione di suolo pubblico attraverso gazebo e striscioni, determinanti intralcio alla percorrenza pedonale degli spazi pertinenziali del Comune nonché difficoltoso e/o pericoloso l’accesso al Palazzo Comunale;

Rinvenute, quindi, pressanti ragioni di pubblico interesse per emanare un provvedimento idoneo a prevenire i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili e potenziali disturbi sia della quiete pubblica che del regolare svolgimento delle attività burocratiche dei vari uffici comunali, rendendo difficoltoso e/o pericoloso l’accesso agli stessi;

Ritenuto inoltre necessario, ai fini della tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica e per rendere più efficace l’azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di Polizia, vietare assembramenti e occupazioni illecite con gazebo e striscioni degli spazi pertinenziali alla Casa Comunale;

Rilevato che a tale ultimo fine e per garantire l’efficace imposizione, se necessaria, dell’osservanza di tale ordinanza, è necessario ampliare l’area di rispetto come sopra individuata per la profondità di 1 (UNO) metro lineare per tutto il perimetro delimitato dalle fioriere attraverso la predisposizione di idoneo transennamento stabile;

Visti in particolare:

–    l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento,  al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

–   il Decreto del Ministero dell’Interno 05/08/2008 che definisce precisandone gli ambiti di applicazione, i poteri e le responsabilità attribuite al Sindaco dal citato D.L. 23.05.2008 n. 92;

Richiamati:

–    l’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

–     l’art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 e ss.mm.ii;

O R D I N A

il divieto di assembramento e comunque di stazionamento di gruppi o di singoli e la presenza di oggetti di qualsivoglia natura all’interno dell’area perimetrata dal transennamento e di quella perimetrata dalle fioriere, nonché del corridoio d’accesso al portone principale, dovendo tutti gli spazi come appena individuati essere mantenuti sgombri a cura del personale del corpo di Polizia Municipale che, nell’eventualità di problemi di ordine pubblico, potrà farsi assistere dalla Forza Pubblica secondo l’ordinamento vigente al fine di assicurare lo scrupoloso rispetto della presente ordinanza.

L’inosservanza, da parte di chiunque, del presente provvedimento costituisce violazione all’art. 650 c.p.

All’atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento scorretto e a rimuovere ogni occupazione di suolo pubblico residuo al loro stazionamento.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata decorrente dall’affissione all’albo pretorio.

O R D I N A

inoltre, il divieto di sosta di autoveicoli e motocicli nelle aree e negli spazi già riservati ad eccezione dei veicoli e dei motocicli istituzionali del Comune, degli autorizzati e dei mezzi nella disponibilità delle Forze dell’Ordine.

D E M A N D A

agli organi di Polizia Locale e a tutti gli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria il compito di far rispettare il presente provvedimento.

D I S P O N E

che questa ordinanza venga:

  • resa pubblica   mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  del  Comune
  • resa immediatamente esecutiva;
  • resa nota attraverso la stampa locale.
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