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Castellammare: ritirata l’ordinanza anti-assembramento. Ma Bobbio smentisce

Il Prefetto di Napoli, Andrea De Martino, ha comunicato ai consiglieri comunali di centrosinistra che l’ordinanza anti assembramento voluta dal sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio, per evitare raggruppamenti dinanzi Palazzo Farnese è stata revocata con provvedimento del primo cittadino stesso. «In pratica – spiegano i consiglieri di centrosinistra – il sindaco ha fatto l’ordinanza e poi l’ha revocata in quanto non poteva utilizzare i poteri conferiti ai sindaci dal pacchetto sicurezza Maroni perché palesemente incostituzionale. Il reato penale paventato, infatti, non poteva essere contestato e il tutto è stato ricondotto ad una semplice sanzione amministrativa come da regolamento di polizia locale (quello famoso sulle minigonne)». «Avevamo fatto presente al Sindaco la palese incostituzionalità dell’ordinanza anti-assembramento – afferma il consigliere del Pd Salvatore Russo – in quanto andava a ledere e punire penalmente un diritto costituzionalmente garantito. Resosi conto dell’errore, ha revocato l’ordinanza e fatto marcia indietro riconducendo il tutto agli art. 4 e 40 del Regolamento di polizia urbana (quello famoso degli abiti succinti) che dispone sanzioni amministrative in caso di occupazione, senza essere autorizzati, con materiali, strutture, auto-motomezzi o quant’altro, aree pertinenziali comunali asservite a specifici fini come da delibere giuntali. Mi chiedo però: con la tensione sociale e i problemi che vive la città era necessario rispondere con divieti? Alla logica del divieto e non sarebbe più saggio sostituire quella della regolamentazione condivisa? Occorre trovare soluzioni concrete, che vedono le forze politiche unite sui temi del lavoro e dell’occupazione?».

In riferimento ad un presunto ritiro dell’ordinanza sindacale anti-assembramento, l’Amministrazione comunale specifica quanto segue: il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Bobbio, non ha in alcun modo e sotto nessuna forma revocato il divieto de quo – che è e resta in vigore – ma semplicemente rettificato i riferimenti normativi che, nella prima ordinanza, erano all’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e al decreto del ministero dell’Interno 05/08/2008, e che – nella nuova redazione del provvedimento sindacale – sono stati sostituiti dagli artt. 4 e 40 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera del Consiglio Comunale in data 25/10/2010. Peraltro, mentre per la prima ordinanza si applicavano le sanzioni pecuniarie previste genericamente dallo stesso Tuel (da euro 25 a euro 500) e, in caso di inottemperanza al ripristino dei luoghi, la sanzione penale ex art. 650 c.p., nella novellata modificatrice ordinanza la sanzione pecuniaria – già prevista dal regolamento di polizia urbana – non poteva che essere la medesima, da euro 25 ad euro 150, ed è rimasta confermata, in caso di inottemperanza al ripristino dello stato dei luoghi, la sanzione penale ex art. 650 c.p.

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