Castellammare: l’Unione Nazionale consumatori diffida Gori

“Comportamenti illegittimi da parte del gestore”, l’Unione Nazionale Consumatori di Castellammare nelle ultime ore ha inviato a Gori una diffida scritta. Il documento, a firma del presidente Michele Schettino, è stato inviato anche all’Ato3, all’Asam e al sindaco di Castellammare Luigi Bobbio.

Di seguito il testo integrale del documento.

“Stanno pervenendo a numerosi utenti ed agli iscritti alla nostra associazione delle fatture da parte della Gori spa con cui si richiede il pagamento di forniture idriche anche per periodi pregressi e per consumi presunti ed addirittura si minaccia la sospensione della fornitura idrica.

Com’è noto l’Unione Nazionale Consumatori aderisce al Comitato Acqua che si batte contro la privatizzazione e sostiene in tutte le sedi le ragioni dei cittadini i quali, in particolare nel territorio del Comune di Castellammare di Stabia, ritengono illegittimo ed improduttivo di effetti qualsiasi successione nel rapporto instaurato originariamente con l’Ente Pubblico ed in particolare con  l’Asam.

All’uopo nel precisare, che “i Comuni nella gestione del servizio per la distribuzione dell’acqua potabile , non possono determinare il canone, avente natura di corrispettivo reso, sulla base dei consumi presuntivi in quanto possono richiedere il pagamento solo per l’acqua effettivamente erogata” (cfr. Trib. Napoli 21.11.2001), si evidenzia che la giurisprudenza di merito e di legittimità  nonché la dottrina hanno sancito univocamente che tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando essa agisca come nel caso di specie jure privatorum, richiedono  – a pena di nullità- la forma scritta ad substantiam per il loro perfezionamento (Cass. 28.1.2004 n.1552 ; Cass. 8.1.2005 n.262 ; Cass.4.11.2004 n.21138  nonché Tribunale Torre Annunziata Sezione Gragnano n.256/07 e n. 196/06 nonché diverse decisioni di Giudici di pace emesse proprio nei confronti della Gori s.p.a.).

Tale principio è altresì applicabile anche all’eventuale modificazione dei soggetti del rapporto obbligatorio.

Peraltro anche la eventuale tesi che la Gori s.p.a. sarebbe subentrata per facta concludentia  è infondata giacchè gli utenti hanno pubblicamente contestato e disconosciuto la titolarità della Gori  a richiedere i pagamenti per la fornitura del servizio idrico integrato .

Mancando quindi la cessione dei contratti per iscritto e dovendosi escludere che la cessione del contratto, allorquando provenga da una P.A. o da un ente pubblico possa desumersi da fatti concludenti (Cass. 12.4.2006 n.8621) la Gori non ha alcun titolo per richiedere somme agli utenti del servizio idrico integrato dovendosi, quindi, escludere l’attribuzione di eventuali convalide o ratifiche successive e non potendosi neppure ammettere la validita’ di manifestazioni di volonta’ implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi “ (cfr. Cass. civ. 15.03.2004 n. 5234) .

Si rileva inoltre che alcuni Vs. dipendenti in diverse occasioni si presentano nelle abitazioni degli utenti richiedendo la sottoscrizione di moduli o la sostituzione del contatore.

Anche tale comportamento alla luce di quanto sopra appare illegittimo ed in violazione delle regole di correttezza e buona fede .

Si evidenzia infine che il Giudice del Tribunale di Orvieto dott.ssa Elisa Fornaio, con sentenza del 20.6.2008 ha condannato penalmente il Direttore del Servizio Idrico Integrato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria  per aver operato il distacco ed entrando nella proprietà privata senza un ordine del giudice.

In definitiva nel contestare  la legittimazione della società privata,e l’inesistenza di un contratto con gli utenti per la erogazione di un servizio,e/o la validità della successione nel contratto per mancanza di forma scritta ad substantiam, con la presente, al fine di evitare inutili e dispendiose azioni giudiziarie, si diffida formalmente ai sensi ed effetti di legge la Gori spa a cessare comportamenti illegittimi e si invita la stessa a procedere all’immediata restituzione di quanto indebitamente e sine titulo incassato dagli ignari utenti.

Con riserva espressa di ogni azione nelle sedi opportune e competenti a tutela di ogni diritto ragione ed azione”.

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