In relazione alle notizie diffuse da alcuni organi di stampa, si precisa che la Commissione tributaria centrale non ha annullato, né dichiarato estinto, né modificato il debito che il sig. Diego Armando Maradona ha con l’erario italiano. Al contrario, la Commissione ha rigettato la richiesta di intervento adesivo dipendente avanzata dal calciatore Maradona nel giudizio in questione, rispetto al quale lo stesso Maradona era estraneo.
Si ricorda altresì che il debito tributario del sig. Maradona è stato ormai confermato da innumerevoli sentenze della giustizia tributaria, a partire dalla sentenza della Ctp (Commissione tributaria provinciale) di Napoli n. 786/2001, confermata in appello dalla sentenza della Ctr (Commissione tributaria regionale) Campana 1091/2002 e quindi dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3231/2005, per arrivare alla sentenza della Ctp di Napoli n. 321/17/2012, con la quale è stato respinto il recente ricorso del sig. Maradona diretto a rimettere in discussione il giudicato già formatosi in riferimento al suo debito con lo Stato italiano.
Assai di recente è poi dovuta tornare sulla questione la stessa Ctp di Napoli con la sentenza 7/21/2013 che ha dichiarato inammissibile un’ultima iniziativa del sig. Maradona, condannandolo alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud.
In merito alla reiterata diffusione di notizie inesatte e di fatti che non rispecchiano la posizione dell’Agenzia, né la situazione in cui versa il sig. Maradona rispetto ai suoi obblighi verso la medesima e verso lo Stato italiano, l’Agenzia valuterà la sussistenza dei presupposti per avviare azioni legali, anche in sede civile, a tutela della propria immagine.