Gli sportelli sono aperti dalle ore 9,30 alle 12,00 tutti i giorni, per la raccolta delle domande e documentazione ogni lunedì, mercoledì e venerdì, mentre il ritiro dell’esenzione ticket è possibile il martedì ed il giovedì.
Intervenendo sulla la validità dei codici di esenzione per reddito (codici E), per agevolare la cittadinanza ed evitare il ripetersi non dovuto di nuove pratiche, il sub Commissario ad acta, dott. Mario Morlacco, ha diramato un’apposita circolare, chiarendo prima di tutto che i pazienti possono presentare in qualsiasi momento successivo al 31.03.2013 la domanda per il rilascio del certificato provvisorio di esenzione.
Non devono rinnovare la domanda, né presentare documentazioni, i titolari dei codici di esenzione E01 (meno di anni 6 di età o più di 65 anni), E03 ed E04 (titolari di assegni sociali o di pensioni minime), che risultavano iscritti nelle liste degli esenti del sistema Tessera Sanitaria già nel 2012 e che hanno un reddito del nucleo familiare fiscale non superiore ad € 36.151,00. Questi cittadini dovranno, però, verificare presso il proprio medico curante se risultano ancora iscritti negli elenchi di esenzione MMG e/o PLS. Se non fossero più iscritti allora devono presentare una nuova autocertificazione agli sportelli siti presso il Centro Polifunzionale – Biblioteca Comunale Giancarlo Siani, in via Arco.
L’autocertificazione dovrà indicare il reddito complessivo fiscale relativo all’anno 2012 del proprio nucleo familiare. Al fine di una corretta compilazione dell’autocertificazione, si riportano le seguenti definizioni:
- Per “nucleo familiare” deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico;
- Per “familiari a carico ”si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro);
- Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.
I pazienti che ritengono di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del codice E02 (disoccupati), dovranno presentare autocertificazione secondo il modello apposito, chiedendo il rilascio del certificato provvisorio di esenzione.
I pazienti titolari del codice di esenzione E05 (ISEE inferiore a 10.000 euro), del codice di esenzione E08 (cittadini trapiantati d’organo, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad € 22.000,00 – limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie), e dei codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti con reddito ISEE inferiore a € 22.000,00 non devono recarsi agli sportelli per il rinnovo della loro esenzione.
Il decreto commissariale n. 157 del 31.12.2012 ha prorogato la validità delle esenzione fino al 31.05.2013, stabilendo che non è più possibile rinnovare l’esenzione per reddito ISEE.
Il codice di esenzione E07 (cittadini extracomunitari iscritti al SSN, residenti per richiesta di asilo politico o umanitario ) è valido per tutto il periodo di sussistenza del permesso di soggiorno ottenuto.