Il Gazzettino vesuviano | IGV

Pompei, “La Cartiera”. Giallo sulla notifica della sentenza del Consiglio di Stato

comune pompei

Una nuova tessera si aggiunge al puzzle “La Cartiera”. Una storia complicata che regala nuovi sviluppi a ritmo quasi quotidiano. L’ultimo retroscena, in ordine di tempo, chiama in causa il dirigente del VII settore del Comune di Pompei, dott. Venanzio Vitiello. E ad essere al centro dell’ennesimo dibattito è, ancora una volta, la sentenza del Consiglio di Stato del 22 gennaio 2013. Essa stabilisce l’abusività edilizia della cittadella dello shopping ma, a tutt’oggi, non è esecutiva. E in tanti si chiedono il perchè. Infatti almeno che non sia stato un giudice ad annullarla, la sentenza dovrebbe essere subito applicata. Ma la risposta all’interrogativo l’ha fornita lo stesso dirigente del VII settore a mezzo stampa, nei giorni scorsi. Secondo l’avv. Venanzio Vitiello: ““la sentenza del Consiglio di Stato relativa al Centro commerciale non risulta ad oggi notificata nelle forme di legge, ossia notificata attraverso l’ufficiale giudiziario o via posta con apposizione di formula esecutiva o copia conforme. La notizia della pubblicazione di detta sentenza non abilita l’amministrazione a porre in esecuzione la sentenza stessa .”  A questa dichiarazione, replica l’avvocato Gaetano Coccoli che, in una nota, dichiara quanto segue:

“Non è affatto vero che le sentenze emesse dal Consiglio di Stato (ormai irrevocabili e definitive) per essere portare ad esecuzione o meglio eseguite dalla Pubblica Amministrazione, debbano essere notificate, alla stessa, nelle forme di legge. Ed invero, seguendo il ragionamento del dirigente avv. Vitiello, chi perde una causa contro il Comune di Pompei ed è quindi soccombente, per evitare gli effetti a se pregiudizievoli derivanti dal giudicato, deve, convenientemente, rimanere inerte e non notificare la sentenza. È d’uopo rammentare al dirigente (avvocato) che i magistrati amministrativi scrivono, alla fine delle loro sentenze, testualmente: “Si ordina che la presente sentenza dovrà essere eseguita dalla Pubblica Amministrazione” oppure “Si fa obbligo alla Pubblica Amministrazione di eseguire la presente sentenza” . pertanto appare alquanto strano l’assunto dell’avv. Vitiello secondo cui se il Comune di Pompei (ndr. P.A.) non riceve la notifica, nei modi di legge, della sentenza non la può eseguire. Comunque, al solo fine di fugare ogni dubbio, rammento al dirigente che nel giudizio da cui è scaturita la sentenza n. 365 del 22 gennaio 2013, il Comune di Pompei è rappresentato e difeso da ben due avvocati Gherardo Marone e Carmine Cesarano. Di sicuro, gli illustri colleghi, hanno, immediatamente, comunicato al Comune di Pompei – nelle forme di legge – una sentenza favorevole alle ragioni dell’Ente (che è bene precisare, nel detto giudizio, non è il diretto interessato della controversia).
Ancora, poi, lo stesso dirigente, avv. Venanzio VITIELLO, cade in una profonda contraddizione laddove afferma che “Per di più la sentenza stessa ha statuito l’annullamento dei titolo urbanistici, non di titoli commerciali in attesa di ulteriori determinazione da parte dell’amministrazione. Quindi alcun obbligo del giudicato vi è allo stato in capo agli uffici comunali che presidio in qualità di dirigente”. Allora, faccia capire: o il dirigente non conosce – come ha prima dichiarato – la sentenza (ovvero il suo contenuto), non essendogli stata notificata nei modi di legge, oppure, stando a queste sue ultime dichiarazioni, la conosce nei minimi dettagli tanto da affermare che la stessa non ha statuito l’annullamento dei titoli commerciali. Comunque, anche laddove il dirigente avesse ragione, occorre rammentargli che in uno stabile abusivo, com’è oggi il centro commerciale “LA CARTIERA”, perché privo del titolo urbanistico annullato dalla sentenza del Consiglio di Stato, non può assolutamente essere autorizzato l’esercizio di una attività commerciale: quindi il dirigente quanto rilascia le dichiarazioni o è in buona fede e, quindi, denota una “incompetenza e/o incapacità funzionale” ovvero è in mala fede e, di conseguenza, mente in maniera evidente.
Infine, poi, non mi risulta che, allo stato, esista alcuna norma che imponga, come asserisce lo stesso dirigente, la costituzione dell’Ente nel giudizio di revocazione promosso da Fergos s.r.l.: in effetti se il dirigente non è, come dichiara, a conoscenza della sentenza, come ha potuto valutare la sussistenza dell’interesse dell’Ente a costituirsi nel giudizio. A questo punto sarebbe opportuno che in merito facessero chiarezza gli organi dello Stato preposti (Procura presso la Corte dei conti) per stabilire se è legittimo che i soldi dei contribuenti e cittadini pompeiani siano spesi per pagare le parcelle di avvocati che pur difendendo gli interessi dell’Ente, sono incaricati senza che però siano state esaminate e valutate le sentenze emesse nei medesimi giudizi – come nel caso di specie – e quindi la sussistenza di un reale, concreto e attuale interesse dell’Ente al giudizio.
Pompei, lì 7 maggio 2013.

Avv. Gaetano Coccoli

Un caso, quello del centro commerciale “La Cartiera”, che anima il dibattito nella cittadina mariana ormai da mesi. E la risoluzione della faccenda appare ancora lontana. Così come sembra essere del tutto assente la chiarezza sull’intera questione. Seguiremo da vicino i prossimi sviluppi.

Marianna Di Paolo

 

Exit mobile version