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Regione, Baldi propone nuova legge sullo sport

GiovanniBaldi(1)Nella seduta della VI Commissione Consiliare dell’11 giugno 2013 è stato approvato il testo della proposta di legge sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio- educativo- ricreative.

La Regione riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie e sportive. ricreative, educative ed agonistiche, per assicurare il mantenimento e il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, nonché il pieno e completo sviluppo della loro personalità.

La funzione sociale dello sport è considerata mezzo fondamentale per la tutela della salute dei singoli e per la prevenzione delle malattie.

Riconosce alla cultura ed alla pratica dello sport e delle attività motorie un sentimento d’integrazione e di appartenenza alla comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla solidarietà, il rispetto reciproco e le regole di convivenza civile.

La Regione garantisce la libertà della pratica sportiva e ne combatte ogni forma di

limitazione e riconosce nello sport. nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco lo strumento fondamentale per la formazione ed il benessere della persona, l’inclusione e la cooperazione tra le comunità, la fruizione dell’ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità.

La Regione persegue il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a)     la diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie, educative, ricreative ed agonistiche per garantire i bisogni individuali, collettivi, e per assicurare pari opportunità, anche di genere;

b)    la salvaguardia dell’identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione campana;

c)     1’accesso dei soggetti svantaggiati e di quelli diversamente abili alle attività sportive, motorie, educative. ricreative e agonistiche, assumendo queste attività come preminenti strumenti di integrazione sociale;

d) il sostegno della pratica delle attività motorie a carattere sportivo, educativo, ricreativo e agonistico, come strumento di integrazione sociale e di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di emarginazione, di dispersione scolastica e di devianza giovanile, nonché di recupero e di reinserimento sociale dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali;

e) la tutela del diritto alla salute ed all’integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività di cui alla presente legge;

f) la realizzazione degli interventi mediante forme di cooperazione e di coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati;

g) l’integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali ed economiche, con interventi relativi a infrastrutture. attrezzature e servizi per la mobilità ed il tempo libero:

h) l’adeguata presenza e distribuzione sul territorio regionale di impianti e attrezzature sportive, incentivando la partecipazione di privati alla loro realizzazione, anche mediante il ricorso allo strumento della finanza di progetto o alla concessione della realizzazione e della gestione delle opere;

i) la promozione del territorio regionale come centro di incontro, di aggregazione e di interscambio culturale delle comunità sportive, attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali;

j) la promozione di politiche pubbliche a sostegno dell’associazionismo e del volontariato sportivo, nonché di politiche orientate alla sensibilizzazione, alla prevenzione ed alla formazione, necessarie al contrasto dei fenomeni di violenza e di razzismo negli stadi;

k) l’aggiornamento culturale e la formazione professionale degli operatori sportivi e delle attività motorie;

1) l’affidamento della gestione degli impianti sportivi, per la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, alle quali deve essere favorito l’accesso pubblico.

 

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