Si ricorderà che l’Ente, nell’aggiudicare la gara alla Soc. GISA, ritenne valido il DURC – perché la ditta aveva chiesto agli enti previdenziali di regolarizzare la propria posizione mediante la rateizzazione dei contributi non ancora versati – basandosi sulla giurisprudenza. La Soc. GPN, seconda in graduatoria nella gara, fece ricorso e le due decisioni del Consiglio di Stato assunte in Adunanza Plenaria (n. 8 del 04/05/2012 e n.15 del 05.06.2013) hanno chiarito che: “non è ammissibile la partecipazione alla procedura di gara (ex art. 38, comma 1, lett. g, del codice dei contratti pubblici) del soggetto che, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, non abbia conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione”.
La Soc. GISA, poiché non aveva ancora avuto risposta quando ha partecipato alla gara, perde l’appalto del servizio igiene urbana e la commissione di gara dovrà necessariamente, come chiede il TAR Campania, riaprire la procedura di aggiudicazione e verificare la regolarità attuale delle documentazioni della Soc. GPN.