La carica di sindaco del comune di Salerno, ricoperta dal sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai trasporti, Vincenzo De Luca, è “incompatibile”. Lo ha deliberato l’Autorità garante della concorrenza richiamando la legge per la risoluzione di conflitto d’interessi del 2004 e la legge per la stabilizzazione e lo sviluppo del settembre 2011. Entro 60 giorni dalla notifica De Luca potrà ricorrere al Tar del Lazio o produrre entro 120 giorni un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Secondo l’Autorità il primo cittadino di Salerno (con più di 5.000 abitanti) non può contemporaneamente ricoprire le due cariche. L’Autority ha respinto la richiesta di proroga del termine di conclusione del procedimento presentata da De Luca due giorni fa “perchè tardiva”.
Secondo l’Autorità il primo cittadino di Salerno (con più di 5.000 abitanti) non può contemporaneamente ricoprire anche il ruolo di viceministro alle Infrastrutture e Trasporti.
La carica di sindaco del comune di Salerno, ricoperta dal sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai trasporti, Vincenzo De Luca, è “incompatibile”. E’ quanto deliberato dall’Antitrust secondo quanto riporta il bollettino settimanale richiamando la legge per la risoluzione di conflitto d’interessi del 2004 e la legge per la stabilizzazione e lo sviluppo del settembre 2011.
La delibera, oltre che la pubblicazione sul bollettino, sarà comunicata al soggetto interessato, inviata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Il provvedimento sarà altresì trasmesso al Consiglio comunale di Salerno.
“La memoria difensiva presentata dalla Parte in data 25 novembre 2013 fa valere, in primo luogo, il mancato perfezionamento della procedura di nomina a viceministro per le infrastrutture e i trasporti”, rileva l’Antitrust nel bollettino. “In merito, il dottor De Luca, ritiene che l’attribuzione delle deleghe sia ‘elemento costitutivo dell’atto di nomina, con la conseguenza che fino a quando il procedimento di nomina risulta privo di tale attribuzione deve considerarsi in uno stadio di mera aspettativa della sua efficacià”. Circostanza che riveste “specifico rilievo anche in ordine al prospettato profilo d’incompatibilità in oggetto, secondo la Parte”.
Nella procedura di nomina dei sottosegretari di Stato (figura ugualmente incompatibile ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge sul conflitto di interessi), rileva ancora l’Antitrust, non è prevista alcuna preventiva attribuzione di deleghe. Per l’assunzione della carica è, infatti, sufficiente il perfezionamento del relativo atto di nomina, unitamente al successivo giuramento.
In conclusione, “con riguardo alla situazione del dottor De Luca, il regime delle incompatibilità di cui alla legge n. 215/2004 trova comunque applicazione, a prescindere dal fatto che non si sia concluso l’iter di nomina a Vice Ministro. Ciò perché lo stesso dottor De luca, per effetto del Dpr. 3 maggio 2013 e del giuramento prestato quale Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, ha comunque assunto il relativo incarico di governo, incompatibile con la carica di sindaco del comune di Salerno, ai sensi degli artt. 1, comma 2 e 2, comma 1, lettera a) della legge n. 215/2004 e dell’art. 13, comma 3, del decreto legge n. 138 del 2011 (convertito con legge n. 148/2011)”.