Com’è noto con la legge di stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183) che ha modificato l’articolo 193 del codice della strada introducendo gli articoli dal 4 ter al 4 quinques, è stato reso possibile da parte delle forze di polizia stradale, l’accertamento della mancata copertura assicurativa dei veicoli anche mediante il raffronto dei dati delle compagnie assicuratrici con le risultanze delle multe per eccesso di velocità e transito vietato accertate con dispositivi automatici.
In poche parole, a chi passa davanti a un autovelox o transita abusivamente in un varco che presidia elettronicamente una zona a traffico limitato possono essere comminate anche le pesanti sanzioni connesse alla mancata copertura assicurativa.
Ma per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti questo tipo di violazione del Codice della Strada non può essere ancora facilmente collegata anche ad una violazione del rosso semaforico. A chiarirlo è il parere n. 988 del 27 febbraio 2014 che lo “Sportello dei Diritti”, pubblica di seguito al presente comunicato.
La nota è stata emessa dopo i chiarimenti richiesti da una società appaltatrice che ha sollevato la questione sulla possibilità di effettuare accertamenti sulla copertura assicurativa prendendo come riferimento le multe automatiche al passaggio con il semaforo rosso (lett. b e g-bis) in ragione del rinvio letterale solo alle lettere e, f e g del comma 1-bis dell’art. 201 del codice stradale operato dal modificato articolo 193.
Secondo il Dipartimento per i trasporti, la navigazione e sistemi informativi statistici -Direzione Generale per la sicurezza stradale – Divisione 2° – ai sensi del dettato legislativo questa possibilità non è ancora ricompresa nel codice.
Solo i riscontri delle apparecchiature omologate per il controllo della velocità e degli accessi vietati dei veicoli al momento possono essere utilizzati per sanzionare la mancata copertura assicurativa.
Morale della favola, i trasgressori dell’obbligo di fermarsi con il semaforo rosso possono stare tranquilli almeno per ciò che riguarda il controllo della copertura assicurativa in via automatica, anche se evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è un obbligo normativo, ma anche prima di tutto un segno di civiltà circolare con il proprio veicolo provvisto di polizza rcauto.
Va da sé che è da evidenziare comunque che almeno in astratto nessuna disposizione normativa impedisce agli organi di polstrada di effettuare accertamenti a seguito di qualsiasi tipologia di verbale.
E se agli agenti risulterà l’assenza della copertura Rc auto di un determinato veicolo potrà essere comunque inoltrato un invito a fornire chiarimenti presso il comando interessato che potrà svolgere gli accertamenti del caso e procedere con la sanzione del trasgressore.