In ragione di quanto emerso da due pronunciamenti della Commissione tributaria regionale, occorre verificare se i Consorzi di bonifica applicano tributi consortili a carico dei cittadini in modo indiscriminato, senza che ricorrano gli estremi di legge. Si rende necessaria un’apposita circolare affinché i Consorzi applichino in modo univoco i tributi così come prescritto dalla legge vigente.” E’ quanto scrive il Consigliere regionale Sergio Nappi, in una lettera indirizzata all’Assessore regionale, Daniela Nugnes, e al direttore generale per le politiche agricole della Giunta, Filippo Diasco.
“In data 23 giugno del 2011 – spiega Nappi – la Commissione tributaria provinciale di Avellino con propria sentenza – la numero 463/4/11 – si è espressa sul ricorso presentato da un cittadino che si è opposto all’avviso di pagamento relativo a contributi consortili per l’anno 2009 a lui richiesti dal Consorzio di bonifica dell’Ufita. Il destinatario della cartella esattoriale ha eccepito di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di notifica dell’avvenuta esecuzione di opere o servizi in favore di un qualsiasi cespite di sua proprietà, di non conoscere in base a quali criteri fosse stata formulata la richiesta di contributi, né di conoscere di quali eventuali benefici avrebbero goduto i cespiti di sua proprietà. Il ricorrente ha eccepito, inoltre, il difetto di motivazione, considerato che le indicazioni offerte dal Consorzio erano generiche e non indicavano le opere di bonifica effettuate a beneficio degli immobili.”
“La Commissione tributaria – fa sapere il consigliere regionale – ha ritenuto censurabile il comportamento del Consorzio che nulla ha eccepito a fronte della contestazione del ricorrente in ordine alla esenzione. Tale pronunciamento è stato confermato dalla Commissione tributaria regionale alla quale ha ricorso il Consorzio appellando la citata sentenza di primo grado.
In detto pronunciamento (sentenza numero 549/5/2012), la Commissione regionale ha chiarito che ‘la cartella di pagamento di un tributo non preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento deve contenere l’indicazione di circostanze univoche ai fini della individuazione dell’atto presupposto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. In mancanza la cartella deve contenere la motivazione anche sintetica della pretesa. Nel caso in esame l’atto impugnato è privo di qualsiasi riferimento alle ragioni che determinano la pretesa tributaria con conseguente violazione del diritto di difesa del contribuente’.”
“Alla luce di quanto suesposto appare evidente che in molti casi i Consorzi applicano un tributo (nel caso specifico il cod 630) in modo indiscriminato, senza che ricorrano gli estremi di legge. E’ necessario, pertanto, che l’Assessorato all’agricoltura valuti attentamente il pronunciamento della Commissione tributaria ed emani una circolare affinché i cittadini che risiedono nelle aree di competenza dei consorzi non subiscano illegittime richieste di pagamento per tributi non dovuti se non quando suffragati da lavori effettuati nei fondi di proprietà dei contribuenti”, chiude Nappi.