Fa discutere in Germania la notizia di un provvedimento della Corte Distrettuale di Monaco di Baviera, rubricato con numero di riferimento 413 C 26749/13 che ha ordinato al proprietario di un immobile la rimozione dello spioncino “digitale” per “massiccia violazione di un diritto fondamentale dei co-inquilini e visitatori” quale la privacy.
Sono passati, infatti, i tempi in cui lo spioncino era un semplice buco, un foro attraverso la porta, mediante il quale l’occhio si sforzava di carpire chi si trovasse dall’altra parte.
Ma le moderne tecnologie lanciate dall’evolversi costante e progressivo della fotografia digitale e della relativa riduzione dei costi, hanno consentito di ottenere immagini straordinarie attraverso una semplice microcamera che possiede un’ottica in grado di offrire una visione grandangolo. E così gli “spioncini” più recenti sono completamente digitali, un sensore da videocamera riprende chi si ha di fronte e trasmette l’immagine su un display Lcd posto all’interno dell’immobile.
Il principio è identico a quello di un moderno telefono cellulare dotato di fotocamera: il sensore davanti alla porta riprende l’immagine, e questa viene rappresentata nel display Lcd posto all’interno dell’appartamento.
Un apparecchio in apparenza discreto e pressoché invisibile, anche perché alcuni modelli assomigliano in tutto e per tutto ai normali spioncini. Alcuni tipi permettono di scattare fotografie o persino di effettuare riprese video. Addirittura ce n’è qualcuno che, grazie agli infrarossi, offre una visione notturna (nightvision).
La funzione più innovativa è lo scatto automatico con un sensore di movimento, in pratica ogniqualvolta una persona passa nel raggio di azione del sensore viene scattata una fotografia e memorizzata all’interno di una scheda di memoria MicroSD. Ciò avviene in maniera del tutto automatica, anche quando non si è in casa.
Un ottimo sistema per controllare chiunque salga le scale del condominio o comunque passi davanti la nostra porta, insomma una sorta di telecamera di sorveglianza camuffata da semplice spioncino e proprio per questo pericoloso “aggeggio” che, almeno in astratto può essere lesivo del diritto alla riservatezza di qualunque persona si trovasse nel raggio d’azione.
Ecco perché per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – anche alla luce della decisione del tribunale tedesco che comunque ha rilevato i problemi aperti dall’utilizzo indiscriminato di questo strumento – è opportuno segnalare a coloro che decidano di dotare le proprie residenze di tali apparecchi, che l’obiettivo della telecamera deve essere posizionato in modo da riprendere solo la porta d’ingresso e non il pianerottolo; analogamente se si vuole sorvegliare il proprio garage, la telecamera potrà riprendere solo il posto auto e non l’intero garage. In tal senso, l’angolo visuale delle riprese deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, corridoi, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini; ciò, anche al fine di evitare di incorrere nel “reato di interferenze illecite nella vita privata”.
Sul punto, peraltro, è intervenuto nuovamente il Garante della Privacy che nel confermare tutti i precedenti provvedimenti in materia, ha ulteriormente chiarito a mezzo di una propria circolare facilmente reperibile nel sito dell’Autorità, anche in seguito alla recente entrata in vigore della riforma del “condominio”, che l’installazione di sistemi di sorveglianza video che inquadrino esclusivamente l’area della porta dell’appartamento del condomino o l’ingresso del suo box, senza riprendere anche le parti comuni, non sono assolutamente in violazione della normativa vigente e sono quindi lecite e consentite.
Le videoregistrazioni però devono rispettare la disciplina sulla privacy in particolare il noto “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. A proposito, vale la pena ricordare, oltre al citato e fondamentale divieto di riprendere le parti comuni, che le immagini possono essere conservate per un massimo di 24-48 ore.