In data 4 giugno u.s., la X sezione del Tribunale del riesame di Napoli (collegio B), composta dai giudici Mariella Montefusco, Luca Purcaro ed Elisabetta Catalanotti, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per Giuseppe Mandara disponendone “l’immediata liberazione”. Sono stati così accolti i motivi di ricorso presentati dagli avvocati Raffaele Pellegrino e Vittorio Guadalupi.
“Ritiene, infatti, il collegio che il compendio indiziario a carico dell’indagato – si legge nel dispositivo dei giudici depositato il 18 giugno scorso – non sia idoneo a fondare i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati e posti a fondamento dell’ordinanza impugnata”. E questo perché “va infatti considerato che il GIP non ha espresso nessuna valutazione in ordine alla attendibilità di Augusto La Torre, essendosi limitato a indicare i provvedimenti giudiziari nei quali il La Torre era stato giudicato attendibile e recependo in modo acritico le dichiarazioni rese”. Eppure, rileva il Riesame, “nelle loro nuove propalazioni si evidenziano numerose anomalie e incongruenze. In particolare, va osservato che nessun elemento di novità si profila in relazione all’investimento di denaro del La Torre nel caseificio”, oggetto – quest’ultimo – di una precedente misura cautelare in carcere per il Mandara, anch’essa annullata dal Riesame prima e dalla Cassazione poi.
Rispetto alle singole vicende contestate a Giuseppe Mandra, insomma, “nessun elemento di novità, quindi, si profila che consenta una diversa valutazione dell’attendibilità del La Torre – scrivono ancora i giudici nel provvedimento di annullamento della misura cautelare -: non vi sono nuovi elementi di riscontro, non si è sciolto il nodo relativo all’esistenza di rancore, non si è fornita idonea spiegazione sul perché abbia reso dichiarazioni ad otto anni di distanza dall’inizio della collaborazione e solo dopo che era stato denunciato da questi [Mandara, ndR] e abbia sospeso i pagamenti. Ne consegue che tutto quanto narrato dal La Torre Augusto non può essere posto a carico del Mandara, perché proveniente da soggetto intrinsecamente non attendibile ed estrinsecamente non riscontrato”.