“Ritiene, infatti, il collegio che il compendio indiziario a carico dell’indagato – si legge nel dispositivo dei giudici depositato il 18 giugno scorso – non sia idoneo a fondare i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati e posti a fondamento dell’ordinanza impugnata”. E questo perché “va infatti considerato che il GIP non ha espresso nessuna valutazione in ordine alla attendibilità di Augusto La Torre, essendosi limitato a indicare i provvedimenti giudiziari nei quali il La Torre era stato giudicato attendibile e recependo in modo acritico le dichiarazioni rese”. Eppure, rileva il Riesame, “nelle loro nuove propalazioni si evidenziano numerose anomalie e incongruenze. In particolare, va osservato che nessun elemento di novità si profila in relazione all’investimento di denaro del La Torre nel caseificio”, oggetto – quest’ultimo – di una precedente misura cautelare in carcere per il Mandara, anch’essa annullata dal Riesame prima e dalla Cassazione poi.
Rispetto alle singole vicende contestate a Giuseppe Mandra, insomma, “nessun elemento di novità, quindi, si profila che consenta una diversa valutazione dell’attendibilità del La Torre – scrivono ancora i giudici nel provvedimento di annullamento della misura cautelare -: non vi sono nuovi elementi di riscontro, non si è sciolto il nodo relativo all’esistenza di rancore, non si è fornita idonea spiegazione sul perché abbia reso dichiarazioni ad otto anni di distanza dall’inizio della collaborazione e solo dopo che era stato denunciato da questi [Mandara, ndR] e abbia sospeso i pagamenti. Ne consegue che tutto quanto narrato dal La Torre Augusto non può essere posto a carico del Mandara, perché proveniente da soggetto intrinsecamente non attendibile ed estrinsecamente non riscontrato”.