Lo ha sentenziato oggi la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 41354. Secondo gli ermellini è legittimo applicare il Daspo. Venendo al caso specifico, va rilevato che il divieto ex articolo 6, comma 1, della l. n. 401/89 era stato imposto all’imputato odierno ricorrente con il Daspo del questore di Roma per aver svolto attività di bagarino; «con la conseguenza che la violazione di tale divieto è stata correttamente punita con la sanzione di cui al successivo comma 6».
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato, condannato in secondo grado, per il reato previsto dall’articolo 6, della l. n. 401/89, per aver contravvenuto al Daspo applicato dal questore di Roma per cinque anni perché veniva colto in flagrante nelle vicinanze dello stadio di Firenze a vendere biglietti. L’imputato decideva di depositare gli atti al Palazzaccio, ma inutilmente: il suo ricorso è inammissibile. La disciplina prevista dall’articolo 6 della legge n. 401/89 impone di applicare anche al bagarino alcune misure previste per coloro che compiono atti violenti in occasione di manifestazioni sportive.
In particolare, il Dl. n. 162/2005, convertito dalla l. n. 210/05, ha con l’articolo 1, comma 4, introdotto l’articolo 1-sexies nel testo del Dl. n. 28/2003 , convertito dalla l. n. 88/2003. Tale articolo prevede che chiunque abusivamente vende titoli di accesso ai luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva può essere destinatario dei divieti e delle prescrizioni di cui all’articolo 6 della l. n. 401/89». Tra questi, è certamente compreso il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive.