Castellammare, dissesto: rigettato ricorso dell’ex sindaco Bobbio

Palazzo FarneseLa sentenza della I sezione del tribunale amministrativo regionale di Napoli,  ha disposto il rigetto nel merito dei ricorsi presentati dall’ex sindaco Luigi Bobbio e degli ex assessori Cannavale, Strianese ed Angiò per l’impugnativa della deliberazione del consiglio comunale n.54/2013 di declaratoria del dissesto finanziario dell’ente.

Il Tar ha dunque confermato in pieno la correttezza e fondatezza del provvedimento adottato dall’amministrazione comunale in carica che, nel rilevare i presupposti legali previsti dal testo unico degli enti locali alla luce della estrema situazione di difficoltà in cui versavano i conti dell’ente, ha provveduto senza indugio ad ottemperare la legge in materia avviando il percorso, legalmente predeterminato teso al risanamento della finanza locale, contestato senza alcun fondamento per fini prettamente politici.

Si riportano alcuni passi significativi della sentenza del nr. 02115/2015  Tar Campania

  • Nel merito, richiamata la giurisprudenza consolidata in materia (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 16-01- 2012, n. 143) deve essere premesso che la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario dell’ente locale rappresenta una determinazione vincolata ed ineludibile in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge. Pertanto, essa non può in alcun caso dirsi frutto di una scelta discrezionale dell’ente medesimo.

  • Come si è già avuto modo di esporre, la dichiarazione di dissesto finanziario è un atto rigidamente vincolato che, ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 267 del 2000, si rende necessario laddove l’ente non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero qualora esistano nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con gli strumenti forniti dalle norme di contabilità. Deve ritenersi, dunque, motivazione sufficiente per la dichiarazione di dissesto la semplice ricognizione della esistenza di uno o di entrambi i suddetti presupposti. Nella fattispecie, l’amministrazione comunale, in base alla relazione istruttoria redatta dal dirigente del settore economico-finanziario e ai documenti richiamati nella delibera di giunta comunale numero 61 del 21 novembre 2013 ha dichiarato, per la gravità dello squilibrio di bilancio esistente, di non poter assolvere alcuni servizi essenziali, quale quello della raccolta dei rifiuti e di non poter far fronte ai debiti liquidi ed esigibili con validi mezzi finanziari; il comune, quindi, ha riconosciuto che il ritardo nella dichiarazione di dissesto avrebbe comportato un ulteriore aggravamento della situazione finanziaria e contabile dell’ente, pregiudicando la regolarità dei pagamenti delle spese di funzionamento e degli stessi stipendi ai dipendenti; inoltre, il Comune ha escluso il ricorso alla procedura di cui all’articolo 243 bis del testo unico degli enti locali, ritenendo che tale procedura non avrebbe consentito il superamento dello squilibrio finanziario, determinando un aggravamento dello stesso per il conseguente aumento dell’indebitamento, a causa del ricorso al fondo di rotazione, essendo insufficiente la sospensione limitata nel tempo delle procedure esecutive ed essendo troppo ristretti i termini perentori prescritti nell’ambito della procedura. Le considerazioni appena esposte devono ritenersi legittime e immuni dalle censure dedotte da parte ricorrente.

  • Irrilevante, al fine della validità della dichiarazione di dissesto, deve ritenersi anche la relazione della Corte dei Conti allegata dalla difesa dei ricorrenti; essa, riferita al consuntivo di bilancio del 2010, non si pronuncia, né avrebbe potuto, sulla sussistenza dei presupposti riscontrati nell’anno 2013 al fine della dichiarazione di dissesto finanziario. Anzi, in senso contrario a quanto dedotto dai ricorrenti, deve essere rammentato che la suddetta relazione del giudice contabile ha ammonito in ordine ai rischi di un utilizzo strumentale dell’istituto del predissesto, qualora utilizzato per evitare il riconoscimento della situazione di dissesto, trattandosi di una procedura potenzialmente dannosa per l’erario nonché elusiva delle regole di responsabilità legislativamente legate alla dichiarazione di dissesto, poste a presidio dell’efficienza degli enti locali. In conclusione, deve ritenersi che, nella fattispecie controversa, gli strumenti previsti dagli art. 193 e 194, d.lgs. n. 267 del 2000 si sono rivelati insufficienti a far fronte al soddisfacimento dei crediti liquidi ed esigibili vantati da terzi nei confronti dell’ente locale.

Quello del dissesto, ha dichiarato il sindaco, Nicola Cuomo, è stato un atto purtroppo necessario e dovuto volto a garantire i servizi essenziali dell’ente comunale messi a repentaglio dalla gravissima situazione economico finanziaria  in cui era caduto il comune a causa delle precedenti amministrazioni.

 Ricordo ai cittadini che nel mese di dicembre 2013, quando fu dichiarato il dissesto, il comune non aveva la disponibilità finanziaria per pagare gli stipendi ai propri dipendenti, in agitazione,  nonostante avesse chiesto anticipazione di tesoreria per 15 milioni di euro.”

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