La Juventus è stata condannata a risarcire per inadempimento contrattuale e «danni patrimoniali e disagi morali» un tifoso del Napoli per gli episodi accaduti durante la gara Juventus-Napoli del 10 novembre 2013 allo ‘Juventus Stadium’ di Torino.
Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Torre Annunziata Francesco Buonocore. Il club bianconero dovrà risarcire l’ avvocato Giovanni De Angelis, di Castellammare di Stabia con 305 euro di danno patrimoniale (costo del biglietto della partita, viaggio in treno e pernottamento a Torino), più mille euro di danno esistenziale, oltre alle spese legali di giudizio in primo e secondo grado. In totale, oltre 3 mila euro. La sentenza del giudice di Pace aveva dato ragione al tifoso azzurro, ma la Juventus aveva fatto ricorso in appello al Tribunale di Torre Annunziata, che ha confermato la sentenza di primo grado.
L’ avvocato De Angelis, che ha curato personalmente la causa, aveva lamentato i cori offensivi contro Napoli ed i napoletani provenienti dai settori dei tifosi bianconeri, che comportarono anche sanzioni da parte della giustizia sportiva. Il tifoso del Napoli venne costretto ad abbandonare in anticipo lo stadio, prima della conclusione della gara «in conseguenza di una situazione ambientale avvertita come insopportabile». Ciò ha indotto il giudice di Pace a ravvisare da parte della società juventina una «inadempienza contrattuale per il mancato adempimento dell’ obbligo contrattualmente assunto con la vendita del biglietto di accesso allo stadio di contrastare le turbative al godimento dello spettacolo».
I fatti menzionati nella sentenza del Giudice di Pace sono striscioni, cori ed insulti rivolti nello Juventus Stadium all’indirizzo dei tifosi del Napoli con frasi come:«Vesuvio, Lavali» e «uccidete questi bastardi». Il Giudice di Pace scrive nella sentenza che «è stata inoltre provata la circostanza che durante il primo tempo della gara, i tifosi della Juventus esponevano uno striscione che inneggiava alla ‘eruzione del Vesuvio e alla morte del Popolo Napoletano’ e che tale striscione rimaneva esposto inizialmente al centro della curva e successivamente esposto sul lato inferiore della detta curva, senza che lo stesso venisse rimosso» dagli steward«.
Il giudice ha considerato colpevole la società torinese in quanto »alcuno dei funzionari e dipendenti della «Juventus Fs Spa» addetti alla vigilanza dello stadio si adoperò in qualche modo per evitare o far cessare tali vergognosi comportamenti posti in essere da nutrite frange della tifoseria juventina, omettendo persino di invitare tali tifosi tramite megafono a desistere da tali comportamenti«. Questi omessi interventi – scrive il giudice – avrebbero »dato chiaro segno di dissenso e di condanna verso tali comportamenti e soprattutto avrebbe dimostrato la diligenza prescritta dall’art 1176 c.c.».