In sostanza, i giudici tributari, hanno annullato la TARES (oggi TARI), disapplicando il regolamento D.P.R. N. 158 del 27/04/1999 (c.d. metodo normalizzato) perché totalmente immotivato, in quanto fa riferimento a formule matematiche incomprensibili, ingiustificate e totalmente immotivate perché non tiene conto degli effettivi costi sostenuti dai Comuni, che peraltro li devono dimostrare con documenti certi ed inoppugnabili.
Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” si tratta di una decisione di importanza straordinaria per
tutti i contribuenti che non sono quasi mai messi nelle condizioni da parte degli enti esattori di comprendere la correttezza o meno delle pretese tributarie, ciò tanto più nella materia del ciclo dei rifiuti, tanto che nel caso di specie, la stessa corte ha bacchettato il comune procedente rilevando che “Non è un caso che la gestione dei rifiuti solidi urbani è nel mirino dell’ANTITRUST, come riportato dal giornale “IL MESSAGGERO” del 19/08/2014…”