Ripartizione del disavanzo, Sel e i ‘dissidenti’ del Pd voteranno “no”

farnesekDi seguito la nota stampa inviata dai consiglieri comunali del Pd Francesco Iovino, Rosanna Esposito, Francesco Russo e Rodolfo Ostrifate insieme al consigliere Giuseppe Giovedi di Sel.

“La proposta al Consiglio comunale prevede la ripartizione in trent’anni del maggior disavanzo di amministrazione scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui ex D.Lgs. 118/2011.
In occasione della delibera di giunta di ricognizione di tale maggiore disavanzo, i revisori, dopo essersi lamentati del ritardo con cui avevano ricevuto la documentazione, avevano espresso in merito parere negativo, precisando che tale notevole ritardo aveva impedito “una maggiore ed approfondita analisi delle singole partite re-imputate”.

Ciò accadeva il 29 maggio, ed a distanza di un mese e mezzo non è ancora chiaro, alla luce del nuovo parere emesso dal Collegio che nulla dice in merito, se la maggiore e approfondita analisi delle partite sia poi stata effettuata o meno, e, in caso affermativo, a quali risultati abbia condotto.
Se dall’assoluta assenza di riferimenti si dovesse, invece, dedurre che la maggiore e approfondita analisi non è mai più stata effettuata, allora non si spiegherebbe come mai i revisori abbiano finito con emettere un parere favorevole alla proposta di ripartizione, visto che l’oggetto della ripartizione, ovvero il maggior disavanzo, è formato da partite non verificate.

Vero è che il Collegio, pur emettendo parere favorevole, formula una generica raccomandazione all’amministrazione “di effettuare una ricognizione complessiva della struttura del bilancio al fine di verificare la possibilità di adottare tutti gli opportuni provvedimenti e porre in essere tutte le dovute azioni consentite dalle norme per far fronte, in via strutturale, al disavanzo originatosi, onde garantire il mantenimento dell’equilibrio finanziario del bilancio sia nell’esercizio in corso che nei prossimi futuri”.

Ma si tratta, appunto, di una raccomandazione del tutto generica, che sembra far trasparire una sorta di preoccupazione da parte dell’organo di revisione che tuttavia non si traduce in atti concreti.
D’altra parte, nel già citato parere del 29 maggio, i revisori affermavano quanto segue: “…si rileva che l’ente in sede di riaccertamento straordinario dei residui presenta un disavanzo di amministrazione pari a euro 17.000.043,39 di cui solo quota parte è da ritenersi tecnico mentre la restante parte è da applicare al bilancio 2015”.
E tuttavia, di fronte alla proposta al Consiglio comunale di ripartire l’intero maggior disavanzo in trent’anni, “a partire dal bilancio di previsione 2015 e fino all’anno 2044”, della posizione precedentemente assunta dal Collegio non si rileva più alcuna traccia.
Cosa sia potuto succedere dopo il 29 maggio perché i revisori cambiassero idea non è dato sapere, ma è certo che l’interpretazione dell’art. 2, comma 2, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2/4/2015 non è affatto univoca: l’inciso “nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011”, infatti, lascerebbe presupporre che la parte di maggior disavanzo ripianabile in trent’anni sia costituita solo da due componenti: il riaccertamento straordinario dei residui ed il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Nel caso specifico, invece, il maggior disavanzo che si vorrebbe ripianare in trent’anni (pari ad euro 17.000.043,39) è costituito, oltre che dalle suddette due componenti, anche e soprattutto dalla parte vincolata (pari ad euro 16.519.034,93), che il citato art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011 non menziona affatto.
Evidentemente, tale aspetto avrebbe meritato un maggior approfondimento.

Ciò premesso, lascia molto perplessi il fatto che, a fronte di residui attivi complessivi al 31/12/2014 pari ad euro 128.009.232,45, l’amministrazione abbia ritenuto di cancellarne, in quanto ritenuti non esigibili, solo euro 79.130,80 (appena lo 0,06%).
Tale svalutazione è palesemente inadeguata: basti considerare che il solo Titolo I dell’entrata presentava residui attivi al 31/12/2014 pari ad euro 34.616.817,69 e costituiti prevalentemente da imposte e tributi vari per i quali, storicamente, l’ente ha sempre fatto registrare perdite del 30-40% sulla relativa riscossione, tanto da provocare persino un pesante rilievo da parte della Corte dei Conti nell’ambito dell’istruttoria sul rendiconto 2010.
D’altra parte, lo stato di profonda crisi in cui si trovano gran parte delle attività imprenditoriali e delle famiglie lascia presupporre che tali percentuali possano considerevolmente aumentare.
E’ vero che è stato previsto un fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 9.141.800,65, ma la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n°4-2015 del 17/2/2015, ha avuto modo di precisare che tale fondo deve rappresentare una decurtazione “ulteriore” rispetto al riaccertamento dei residui, che deve già di per se essere condotto secondo la seguente regola: “al termine dell’operazione di riaccertamento straordinario, i residui attivi al 1° gennaio 2015 devono rappresentare crediti effettivi ed esigibili dell’ente nei confronti di terzi e costituire il punto di partenza della nuova programmazione e gestione delle entrate secondo il principio di competenza potenziata”.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità, dunque, non può essere invocato a giustificazione del mantenimento di residui attivi che non rappresentano crediti effettivi ed esigibili.
D’altra parte, la Corte, nella citata delibera, torna più volte sull’importanza dell’operazione di riaccertamento dei residui affermando i seguenti principi:
– una eliminazione dei residui attivi inferiore a quanto previsto dalle nuove regole potrebbe attenuare gli effetti dell’attività di riaccertamento straordinario e prolungare, sostanzialmente, la stagione dei “disavanzi occulti”;
– dalla ricostruzione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di tutela degli equilibri di bilancio e di armonizzazione delle regole contabili emerge la necessità che le procedure di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi coinvolgano tutti i responsabili della gestione in un puntuale e rigoroso lavoro di revisione contabile, affinché le Amministrazioni pubbliche territoriali possano dotarsi di strumenti di programmazione e di rendicontazione che siano fedelmente rappresentativi della loro situazione economico-finanziaria e pienamente rispettosi dei canoni della sana gestione finanziaria e contabile tutelati dal novellato art. 97 della Costituzione;
– il riaccertamento straordinario dei residui è operazione da correlare ai profondi mutamenti richiesti dalle nuove regole sull’armonizzazione contabile. Trattasi di attività che sarebbe riduttivo demandare in via esclusiva alle competenti strutture tecniche delle amministrazioni, ma deve coinvolgere – nel suo complesso – la responsabilità della classe politica e dirigenziale.

Altrettanto perplessi lascia la scelta di reimputare al solo esercizio 2015 tutti i residui attivi ritenuti non esigibili alla data del 31/12/2014.
Trattasi di residui per il complessivo importo di euro 68.075.639,35 che, ritenuti non esigibili alla chiusura dell’esercizio 2014, vengono in questo modo ritenuti esigibili per intero nel corso dell’esercizio 2015.
E’ evidente che tale scelta sembra tradire, per così dire, un ottimismo piuttosto fuori misura, tanto che verrebbe da chiedere all’amministrazione quanta parte dei 68 milioni di euro di residui è stata incassata alla data del 30 giugno 2015.
In conclusione, dalle irrealistiche aspettative di riscossione dei residui, costituiti in gran parte da oneri a carico dei cittadini, sembra quasi che l’amministrazione abbia perso il contatto con la realtà, una realtà di impoverimento progressivo degli stabiesi di cui la sua fallimentare gestione è la causa prima.
Per le suesposte considerazioni, si preannuncia il voto contrario alla proposta di ripiano del maggior disavanzo”.

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