Equitalia, anche i giudici finiscono sotto accusa

federcontribuentiEquitalia, anche i giudici finiscono sotto accusa: ”la Cassazione sminuisce le sentenze dei giudici di merito, anche in ambito tributario, boicottando il codice civile e lo Statuto del Contribuente”. I legali della Federcontribuenti denunciano una ” giurisprudenza di comodo”. ”Non solo il Parlamento non è in grado di approvare una seria riforma fiscale, ma non riesce nemmeno a far rispettare lo Statuto del Contribuente quasi non fosse una legge dello Stato Italiano. Perché non applicare le leggi civili? Usura e anatocismo strumenti di abuso da parte dell’agente della riscossione.

Cosa è giusto e cosa è sbagliato è difficile da stabilire soprattutto quando la stessa giurisprudenza segue correnti diverse, ”c’è chi si allinea con lo Stato e quindi con Equitalia e chi si oppone anteponendo alle esigenze di Stato il codice civile e penale, quindi i diritti del contribuente”. Facciamo qualche esempio. Sulla questione dell’inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento ( intimazione e/o iscrizioni ipotecarie e fermi amministrativi), molti giudici si sono espressi in favore del contribuente, la Cassazione, ha opposto una serie di sentenze che, lungi dallo spiegare le ragioni, finiscono col dare ragione ad Equitalia.

Il principio è regolamentato dal codice civile, art dal 137 al 151, mentre le forme di notifica in materia tributaria dall’art.26 del D.P.R. 602/73; “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge…” . Equitalia non è un ufficiale della riscossione e quindi è stata esclusa dal legislatore dall’elenco dei soggetti giuridici abilitati ad effettuare la notifica di atti tramite raccomandata: perchè la Cassazione ritiene di dar ragione a chi viola la legge? Davvero il contribuente è stato tutelato nella lotta contro gli abusi di Equitalia? L’intimazione di pagamento è disciplinata dall’art. 50 del DPR 602773 ed è obbligatoria quando, decorso un anno dalla notifica della cartella, Equitalia dispone azioni esecutive nei confronti del contribuente: l’ultimo modello di intimazione prevede uno stampato nel quale Equitalia si limita ad inviare, e non notificare, un unico atto con una somma omnicomprensiva richiesta non si sa a quale titolo. ”Con la volontà di impedire al contribuente di verificare l’esattezza dei calcoli applicati da Equitalia perché tale intimazione, rende impossibile risalire al giorno di decorrenza degli interessi”.

E ancora è stato concesso ad Equitalia uno strumento abnorme: il pignoramento presso terzi può essere inviato con una semplice raccomandata, ( ex art. 72 bis DPR 602773) senza alcun controllo giurisdizionale che consenta al debitore di fare valere le sue eventuali ragioni. La verità è che non esiste alcun parità processuale tra le parti in causa ( Stato ed Equitalia vs contribuente); questa disparità di trattamento è resa evidente non solo dalla norme sostanziali, ma dalle stesse norme processuali, ad esempio, il contribuente ha termini perentori, mentre i termini per la costituzione in giudizio delle resistenti sono indicati come termini non perentori. Per non parlare del perdurare di una grave forma di conflitto di interesse che vuole i giudici tributari alle dipendenze del ministro delle Finanze. Marco Paccagnella, presidente della Federcontribuenti, ” occorre inserire la responsabilità penale dei funzionari e dei responsabili del procedimento per limitare gli abusi.

Inoltre, perchè in caso di vittoria del contribuente quasi mai l’ente impositore è condannato al rimborso delle spese legali?” Quella di inviare intimazioni di pagamento o fermi amministrativi per una cartella precedentemente annullata in commissione sta diventando la norma per Equitalia, ”la stranezza -, fanno sapere gli avvocati di Federcontribuenti -, è che la doppia cartella spesso porta firme di funzionari diverse, come se due uffici si occupassero dello stesso contribuente. In questo modo si costringe il contribuente a sostenere le spese di difesa due volte!”.

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