Le prestazioni di lavoro occasionale richieste, per soggetti senza limiti di età (ovviamente dai 18 anni in su), sono: lavori domestici; lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale; insegnamento privato supplementare; manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico; qualsiasi settore produttivo,compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i
periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente
iscritti a un ciclo di studi presso l’Università; attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; impresa familiare di cui all’art. 230-bis codice civile; consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati compresi gli enti locali; attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.
Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale avverrà esclusivamente attraverso il meccanismo dei voucher.
Raffaele Massa