La denuncia era stata inoltrata alla procura di Nola nel maggio del 2013, contro l’antenna per i telefoni cellulari fatta installare anni fa sul tetto del comune di Acerra con un contratto di locazione risalente al 2011, in ottemperanza della delibera numero 20 del 18 giugno 2008 approvata dal consiglio comunale.
Nell’Ordinanza di Archiviazione il Giudice ha stabilito che la documentazione acquisita agli atti evidenziava che il Comune di Acerra aveva commissionato sia un’indagine preventiva sui livelli di inquinamento elettromagnetico nell’ambito del territorio comunale prima dell’installazione del ripetitore sul tetto della casa comunale, sia un’indagine previsionale sui livelli di emissione specifici nell’edificio, sia un’indagine successiva, ad installazione effettuata. Nei primi due casi, infatti, era stata rilevata l’assenza di valori che superassero quelli soglia previsti dal Dpcm del 2003, sia per quanto concerne i valori di attenzione che quelli di esposizione.
Lo stesso è accaduto per quanta riguarda la verifica svolta successivamente all’installazione del ripetitore, laddove furono effettuate specifiche misurazioni in vari punti della casa comunale che hanno evidenziato il mancato superamento non solo dei valori di esposizione, ma anche di quelli di attenzione, salvo che per un punto, posizionato sul tetto dell’edificio a due metri dall’antenna, con un valore comunque ben lontano da quello limite di esposizione. In tal punto, tuttavia, secondo il decreto di arichiviazione, non è immaginabile vi sia stato l’accesso dei dipendenti del Comune di Acerra, che possa determinare una condizione di nocumento per la loro salute.
La rilevazione dei valori in area prossima al ripetitore, poi, ha restituito anche un quadro tale al Gip da non evidenziare la necessità di fornire al Pm alcun impulso per ulteriori ipotesi di reato. Pertanto, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione del procedimento penale.