La difesa ha sostenuto l’inattendibilità del collaboratore di giustizia Luigi Conte il quale, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, ha offerto diverse versioni in relazione alle ragioni sottese al lancio della bomba nonché l’assenza di qualsivoglia riscontro rispetto al dato di conoscenza di Alfredo Russo.
Questi ha dichiarato di aver appreso dell’azione in commento da Luigi Conte e dallo stesso Giuseppe Gelato i quali, sempre secondo il narrato di Russo, gli avrebbero confessato la loro responsabilità. Gli avvocati, sul punto, hanno fatto leva sul carattere meramente indiziario della confessione stragiudiziale nonché sull’assenza di elementi di chiaro segno esterni ad essa ed hanno fatto emergere un dato incontrovertibile rappresentato dal verbale di dichiarazioni rese da Alfredo Russo al PM in data 24 febbraio 2005.
Il Russo non ha mai parlato con Luigi Conte dell’episodio della bomba.
Quanto al coinvolgimento di Andrea Oliviero nell’attività di spaccio i difensori hanno sostenuto l’assoluta genericità di tutti i collaboratori di giustizia sul punto. Luigi Conte, Luisa Maresca, Raffaele Gargiulo, Gennaro Ferraiuolo.
Nessuno di loro, secondo la difesa, è stato in grado di collocare temporalmente l’attività dell’Oliviero, di riferire episodi di cessione di sostanza stupefacente per diretta conoscenza, di conoscere effettivamente quale potesse essere il quantitativo ed il tipo di sostanza spacciata dall’Oliviero.
Stante l’impossibilità di verificare i suddetti elementi, gli avvocati hanno chiesto, in via subordinata, la riqualificazione del fatto contestato nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 DPR 309/90 e, per questa via, la dichiarazione di intervenuta prescrizione.