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Circumvesuviana, deragliamento del 6 agosto del 2010: otto anni per il macchinista. Il sindacato: “Inaccettabile”

circumvesuvianaIl giorno 6 luglio, forse si terrà l’atto conclusivo del giudizio di primo grado per il processo del
deragliamento del 6 agosto 2010. Analizzando l’andamento del processo sembra che la Giustizia non ha prevalso, ne e è conferma l’epilogo con l’assurda e inconcepibile richiesta del Pubblico Ministero (8 anni per un “errore umano”), che ha ritenuto il solo Macchinista l’unico responsabile dello svio, nonostante siano state prodotte in fase processuale prove, documenti, testimonianze che dimostrano ben altre responsabilità e nonostante sia stata demolita la relazione del Consulente Tecnico del Tribunale sotto tutti i punti di vista.

Il sindacato OR.S.A., però, non ci sta e attacca: “Vi sarà noto, che i veri responsabili aziendali di quanto accaduto quel tragico 6 agosto 2010, sono stati subito estromessi dal processo responsabili nel senso che non hanno impedito un evento che potevano evitare, visto che erano stati informati dal Sindacato OR.S.A. della pericolosità di quel punto della linea ferroviaria, finanche pochi giorni prima dell’evento.

E in forza di ciò giova ricordare che: Codice penale, articolo 40, rapporto di causalità – comma 2, non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

“Ma tutte queste cose per il Pubblico Ministero – continua il sindacato – non hanno avuto nessun interesse processuale, ella ha avuto la capacità di abolire in un solo colpo: l’art. 2087 del Codice Civile – Tutela delle condizioni di lavoro – L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, nonché
l’art. 8 del D.P.R. 753/1980 – Nell’esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele
suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri e le numerose sentenze che hanno visto la condanna dei dirigenti aziendali per non aver utilizzato la migliore tecnologia per evitare incidenti e infortuni”.

“Quindi, alla luce di quanto emerso dal dibattimento, per evitare che possa ripetersi un evento così
disastroso, per evitare che sia il solo Macchinista l’unico responsabile, anche in presenza di gravi
omissioni, ritardi e mancanze da parte dell’azienda, il Sindacato OR.S.A. nel rispetto della decisione
presa durante l’assemblea dei Macchinisti, sosterrà e inviterà il personale, da domani 4 luglio, a non
percorrere il tratto di linea ferroviaria dove è avvenuto l’incidente nel 2010 se non in presenza del
Capotreno in cabina di guida, a meno che, come richiesto da anni, l’Azienda non intenda imporre la
limitazione di velocità dei treni con l’utilizzo di quegli stessi accorgimenti tecnici già utilizzati in passato su altri punti, non meno pericolosi della linea!”.

E’ stata anche richiesta l’integrazione dell’Ordine di Servizio 141/1997 (presenza del Capotreno in
cabina) prevedendola su tutte le tratte ove vi sia un pericolo e ove vi siano rallentamenti da effettuare a velocità inferiori ai 50 km/h. Si confida nella collaborazione dei Capitreno anche a tutela della loro sicurezza e, soprattutto di quella dei viaggiatori trasportati, demandata oggi alla sola attenzione del Macchinista che, come i fatti hanno dimostrato, non è garantita così come previsto dalle norme vigenti.

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