Ciò, nonostante la stessa Asl Napoli 3 Sud avesse nei termini previsti (60 giorni) provveduto al pagamento delle spettanze al consorzio Seaman. Il rispetto dei termini di liquidazione della fatture da parte dell’azienda sanitaria non ha, però, impedito la mancata corresponsione di quanto dovuto ai lavoratori dipendenti del consorzio.
L’Asl Napoli 3 Sud ha potuto esercitare i poteri sostitutivi per inadempienza retributiva sulla base dell’art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016. Qualora dovesse ripetersi un tale increscioso episodio, l’Asl Napoli 3 Sud procederà alla risoluzione del contratto. Intanto non corrisponderà al gestore le prestazioni non rese a seguito della sospensione del servizio e provvederà all’applicazione delle relative penali.