“Pensavamo che dopo quindici anni di battaglie e decine di esposti, ricorsi, sentenze e condanne che vanno tutte nella stessa direzione, si fosse chiarita, una volta per tutte, l’esatta interpretazione della legge n. 35/87, meglio conosciuta come Piano Urbanistico Territoriale della Costiera Sorrentino- Amalfitana, ma a quanto pare ci sbagliavamo! La battaglia di Boxlandia è tutt’altro che finita.” (Claudio d’Esposito).
Infatti nel Comune di Sant’Agnello, nella conferenza dei servizi del 12 dicembre 2017, si è approvata l’istanza dei sig.ri Anna Maria Ruocco, Giro, Giuseppe e Giampiero Scarpati e Filomena Starace per eseguire un intervento previsto dal P.U.P. consistente nella realizzazione in via Iommella Grande, in zona territoriale 2 del PUT, proprio di fronte al parco speciale Il Pizzo (vincolato ex lege 1089/39), di un parcheggio interrato in parte da destinare a rotazione ed in parte da destinare a box pertinenziali.
Si ha motivo documentato di ritenere che quanto deliberato dalla Giunta Comunale di Sant’Agnello è illegittimo così come illegittimo è il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologica e Belle Arti di Napoli.
Per tale motivo il WWF ha inviato una dettagliata nota alla Regione Campania -Ufficio Pianificazione territoriale – Urbanistica – Antiabusivismo, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Napoli e alla Procura della Repubblica.
Nell’esposto del WWF, attraverso la lettura di plurime sentenze del TAR Campania, del Consiglio di Stato, della Suprema Corte di Cassazione e della Giustizia Penale, si chiariscono i motivi per i quali l’intervento previsto in via Iommella Grande non è consentito in quell’area, sottolineando come la Magistratura Amministrativa abbia più volte chiarito (una per tutte la sentenza n. 4503/13 del Consiglio di Stato) come anche l’edificazione di parcheggi pertinenziali (da inquadrarsi nell’ambito dell’edilizia privata) ai sensi della legge regionale n. 19/01 debba sottostare alle disposizioni del Piano Paesistico della Costiera Sorrentino-Amalfitana che, nel caso di specie, nella zona territoriale 2 del PUT non consente tale tipologia d’intervento. Non consente la realizzazione di parcheggi pertinenziali ma neppure quella di parcheggi pubblici!!!
La stessa Regione Campania, rispondendo nel 2012 al Comune di Meta che chiedeva un parere circa la possibilità di soddisfare lo standard relativo ai parcheggi nelle zone 2 del PUT rispondeva, a firma del funzionario dott.ssa Maria Adinolfi, chiarendo come in zona 2 del PUT non potessero essere realizzati non solo i parcheggi pertinenziali (è chiaro il divieto di nuova edilizia pubblica nelle zone territoriali 2) ma anche quelli pubblici. La nota regionale fondava il proprio parere negativo sulla circostanza che l’art.17 della legge 35/87, allorchè individua gli interventi pubblici realizzabili in zona di rispetto ambientale (zona 2), afferma la possibilità di consentirli, qualora la zona di “rispetto ambientale” non interferisca con le visuali prospettiche di osservazione degli insediamenti antichi, di cui alla zona “A”, limitatamente alla edificazione di scuole materne e dell’obbligo, attrezzature di interesse comune ed impianti sportivi, il tutto nel rispetto delle “caratteristiche ambientali.”
A sua volta il D.M. 1444/68, richiamato espressamente nella nota, all’art. 3, nell’elencare gli standard con le lettere a), b), c) e d), ricomprende nella lettera d) i parcheggi differenziandoli, dunque, dalle “attrezzature di interesse comune” ricomprese nella lettera b). Appare chiaro che si tratta di due categorie distinte: le “attrezzature d’interesse comune” alla lettera b) ed i “parcheggi” alla lettera d). Il che ben evidenzia che in zona territoriale 2 sottozona di “rispetto ambientale” sia possibile realizzare “attrezzature d’interesse comune” ma non “parcheggi” di alcuna natura perché non compresi nella tassativa elencazione dell’art. 17 l.r. 35/87!!!
L’intervento del parcheggio di Sant’Agnello, sebbene possa considerarsi coerente con il PUP, è difforme dalle previsioni dettate dall’art. 17 della l.r. 35/87 per la zona territoriale 2.
Infatti, come dovrebbe essere ormai arcinoto (vedi TAR Campania decisioni 4617/13, 1168/14, 3738/14, 1193/2015, 4698/2016 e altre) nell’ambito dei territori del piano paesistico, occorre dare applicazione prioritaria alle previsioni del piano paesaggistico che, ai sensi dell’art.145 D.lgs n. 42/2004, “sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni” e “immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici”.
In sostanza, argomenta il TAR Campania nella sentenza n. 4698/16 (con la quale valuta la possibilità che un piano esecutivo possa derogare al PUT): “occorre dare seguito anche al principio di gerarchia tra le fonti del diritto: il PUT è stato approvato con una legge regionale, sicché le prescrizioni dello stesso devono ritenersi prevalenti su quelle del Piano di Recupero. In caso di contrasto tra Piano di Recupero e il PRG ed il PUT, è quest’ultimo che deve prevalere, essendo stato approvato con legge; sicché è il piano di recupero, nella parte in cui contrasta con le previsioni del PUT, ad essere illegittimo (nello stesso senso cfr. Tar Napoli sez. VII n. 163/2011, n. 1193/2015)”.
Negli stessi termini si era già espresso la sentenza del Consiglio di Stato VI, n. 4503/2013 nella quale si afferma che “per la pacifica giurisprudenza, anche costituzionale, la disciplina unitaria di tutela del bene ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni e dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l’utilizzazione dell’ambiente e, quindi, altri interessi (Corte Cost., 18 aprile 2008, n. 108; Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2011, n. 371; IV, 5 luglio 2010, n. 4244; VI, 10 settembre 2009, n. 5459)” e che “le disposizioni del Codice del paesaggio, approvato con il d.lg. n. 42 del 2004, hanno previsto l’indubbia prevalenza del Piano paesaggistico sugli altri strumenti di regolazione del territorio, avendo il medesimo Piano la funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela, che non può essere subordinata a scelte di tipo urbanistico, per loro natura orientate allo sviluppo edilizio e infrastrutturale”.
Appare evidente che l’intervento di via Iommella Grande è stato autorizzato in violazione del PUT che è strumento sovraordinato tanto al PUC che al PUP, al quale si richiama la delibera di Giunta di Sant’Agnello n. 98/16, non derogabile dalle leggi regionali.
Con riguardo alla legge regionale 19/09 (il cosiddetto piano casa) il TAR Campania – Napoli con la decisione n. 1193/15 ha chiarito come non sia possibile che diposizioni legislative regionali possano derogare alla speciale disciplina della legge 35/87.
Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso, in sede penale, il Tribunale di Torre Annunziata (Sentenza n. 2504/2016 nel processo che ha visto il WWF Parte Civile) che, dovendosi pronunciare sull’applicabilità della deroga dell’art. 6 della l.r.19/01 in una zona territoriale del PUT, nello specifico zona 6 (urbanizzazione satura), ha, con preciso richiamo alla giurisprudenza del TAR Campania (sez. VII, 14-10-2013 n. 4617; sez. VII, 9-12-2013 n. 5641), confermato il principio “per cui il piano paesaggistico che disciplina l’edificazione nella penisola prevale sugli altri strumenti di regolazione del territorio, in quanto la disciplina unitaria del bene-ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, non può subire restrizioni dalla legge regionale: pertanto le statuizioni della legge 19/09 non possono derogare al contenuto dei Piani urbanistico-territoriali approvati con la legge regionale 35/87. […]”.
Quello che non si comprende è perché nel Comune di Sant’Agnello sia possibile derogare alle disposizioni del Piano Paesistico? E neanche appare giustificabile che la Soprintendenza non abbia adottato nei confronti dell’intervento in via Iommella Grande gli stessi criteri di valutazione seguiti in altre occasioni. E’ quanto meno discutibile che in zona territoriale 2 del PUT alcuni box interrati possano edificarsi ed altri no!
Nel caso delle sentenze n. 5981/13 e n. 3738/14 il TAR Campania VII sez. non ha fatto altro che fare proprie le tesi della Soprintendenza confermando che neppure i box pertinenziali possano essere edificati in deroga ai vincoli ed alle disposizioni del Piano Pesistico. Egualmente aveva fatto il Consiglio di Stato sez. VI con la sentenza n. 4503/13.
La realizzazione del parcheggio interrato in un’area come quella di via Iommella Grande, comporterà “lo svuotamento di un’area coltivata a frutteto, caratteristica peculiare dei centri storici della Penisola Sorrentina, che per far posto alle opere di contenimento del box altera la morfologia del terreno snaturandone il contesto” che è proprio il principio enunziato dalla Soprintendenza (nell’ipotesi definita con la sentenza n. 3738/14) per rigettare altra analoga richiesta di edificazione di box pertinenziale in zona 2 del PUT!!!
Per tali motivi il WWF ha chiesto alla Regione Campania, ai sensi dell’art. 39 del DPR 380/01 che concede la facoltà entro dieci anni dalla loro adozione di annullare le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, di intervenire in tal senso; alla Soprintendenza, in ossequio ai pareri espressi in passato e confermati dal TAR e dal C.d.S., di annullare e/o revocare il parere favorevole all’intervento approvato a Sant’Agnello; alla Procura di verificare se nei fatti descritti possano ravvisarsi reati.