Emergenza sicurezza nell’alto casertano : sempre più spesso si sentirebbe parlare di abitazioni isolate, piccoli condomini o villette, prese di mira da criminali senza scrupoli che non esiterebbero a farvi irruzione anche con i proprietari presenti nell’immobile. Questo triste dato riaccende la questione dell’uso legittimo delle armi per difesa, un tema delicatissimo di cui oggi si parla molto anche a livello istituzionale.
“Il problema della configurazione dell’eccesso – ha spiegato l’avvocato Bice Salvatore – dipende dalla circostanza che non sappiamo quali sono i limiti della legittima. Molto si scrive in tema di difesa personale e patrimoniale ma, degli aspetti dibattuti in dottrina e giurisprudenza, quello dell’uso dei mezzi a disposizione dell’offeso, mi appare il più saliente. Il cittadino, violato nel domicilio o altro bene, se vuole difendersi senza eccedere deve essere in grado di rispettare i dettami dell’art.52 c.p. e sperare di non essere accusato di aver arbitrariamente scantonato.
Le armi legittimamente portate e/o detenute, così come altri strumenti idonei alla difesa quali ad es.mezzi contundenti,lame,spray urticanti,ecc.,sono tutti ammessi ma con un doveroso distinguo: 1) nel caso in cui non sia stato violato il domicilio, il Giudice valuta la reazione dell’offeso per cogliere la c.d.proporzione soggettiva ed oggettiva (età,corporatura, mezzi a disposizione dell’aggressore rispetto a quelli dell’offeso); 2) nel caso della violazione domiciliare la proporzione per legge è presunta e l’offeso può usare i mezzi a sua disposizione a patto che percepisca situazione di pericolo attuale. Su questo aspetto la Cassazione Penale I° Sez., con la sentenza n.17121 del 07.01.2016, ha chiarito che il cittadino può legittimamente difendersi anche quando l’offesa non si è esaurita (ad es.vedo l’ingresso dei ladri dalle riprese di videosorveglianza in tempo reale e mi preparo alla difesa capendo che si addenteranno a breve nel mio domicilio); ovviamente, nel caso di offesa cessata (cioè il ladro è in fuga) nessuna esimente sarà concessa all’offeso che avrà fatto uso di armi o di altro .
E se, nel caso di una violazione domiciliare, la paura e lo stress giocassero un brutto scherzo ed il cittadino spaventato crede di trovarsi in una situazione di pericolo che tale non è ? Sempre nella sentenza succitata gli Ermellini hanno chiarito che in tal caso il Giudice deve valutare accuratamente se l’insieme delle circostanze in cui si è consumata la difesa abbia potuto alimentare il ragionevole convincimento del cittadino di trovarsi effettivamente in una situazione di pericolo attuale per se o per altri.” Un’analisi tecnica espressa con grande professionalità dall’avvocato Bice Salvatore, sicuramente una risorsa umana enorme per il casertano in grado di ricoprire qualsiasi ruolo istituzionale o politico anche all’interno di Enti locali.
Alfonso Maria Liguori