Delle tre modalità testè citate quella che merita riflessione è decisamente la seconda il cui utilizzo , previo accordo tra gli Enti , è consentito dalla legge n.350/2003 che tanto ha dato da scrivere ai giudici amministrativi tanto dei Tar quanto del Consiglio di Stato. Premesso che l’accordo per l’utilizzazione di personale può avvenire anche successivamente all’espletamento del concorso pubblico, i giudici amministrativi hanno chiarito che tale modalità debba rappresentare la via ordinaria da percorrere mentre il pubblico concorso deve essere inteso come scelta residuale e ciò per uniformare sempre l’attività amministrativa ai principi di economicità ed efficienza ( se si considerano i costi ed i tempi di un concorso pubblico).
Nel ricorrere a personale di altro Ente o attingendo a graduatorie già formatesi presso altro Ente per collocare presso di se personale nello stesso profilo e categoria professionale, l’amministrazione dragonese risolve il problema del vuoto organico senza ulteriormente gravare su un bilancio precariamente stabilizzato se si considera che solo circa venti giorni fa è stato notificato ai danni dell’Ente decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sante Maria C.V. per il pagamento della somma di € 235.244,11 oltre interessi e spese legali, per crediti maturati dalla società fornitrice Enel Energia S.p.A.”
Alfonso Maria Liguori