Torre Annunziata. Debito ‘Oplonti Multiservizi’ – Dossier

Denuncia dell'Associazione La Paranza delle Idee: "la lieve riduzione della TARI per quest’anno sia solo una mossa di facciata, non sostenibile nel lungo periodo sia finanziariamente che in termini di qualità del servizio"

L’Associazione politico culturale ‘La Paranza delle Idee’ torna sulla questione TARI a Torre Annunziata con un comunicato che annuncia la produzione di un dossier sui debiti accumulati dalla società partecipata ‘Oplonti Multiservizi’ e il metodo usato dall’amministrazione nella transazione del debito, a dire degli associati un ulteriore meccanismo per gravare economicamente sul cittadino-contribuente.

“La transazione del debito ‘Oplonti Multiservizi’ è il frutto amaro di una cattiva gestione dell’ex partecipata dal Comune conclusasi, appunto, con l’ennesimo ingente esborso a carico, tramite le tariffe TARI, dei cittadini?

Sulla questione abbiamo prodotto un dossier che questa mattina è stato protocollato come richiesta di chiarimenti e confronto indirizzata al Sindaco, al Presidente del C.C., al Presidente della Comm. Trasparenza, al Segretario Generale e al Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, riservandoci, sulla base delle risposte che riceveremo, la possibilità di presentare anche un esposto alla Corte dei conti.

Occorre far luce su diversi aspetti procedurali degli atti adottati e, soprattutto, sul piano politico della vicenda, rilevando le responsabilità circa le eventuali scelte sbagliate compiute.

Non si dimentichi, infatti, che già nel 2010 si ebbe l’opportunità di transare il debito. Ciò avrebbe consentito, visto com’è andata poi, un notevole risparmio.

Perché non si chiuse la partita all’epoca? Perché si ritenne per lungo tempo di non dover riconoscere le pretese della Società, salvo far poi bruscamente marcia indietro? Ci sono state valutazioni errate? E da parte di chi?

Occorre monitorare, a questo punto, anche la gestione della Prima Vera, che dell’Oplonti Multiservizi ne ha raccolto l’eredità, per capire se si stiano replicando certe criticità. La recente questione dell’affidamento del verde pubblico, in tal senso, fa riflettere, alimentando il sospetto che la lieve riduzione della TARI per quest’anno sia solo una mossa di facciata, non sostenibile nel lungo periodo sia finanziariamente che in termini di qualità del servizio”.

DOSSIER SUL DEBITO ‘OPLONTI MULTISERVIZI’

In merito al debito ‘Oplonti Multiservizi’ il Comune di Torre Annunziata, con delibera di G.M. n. 36 del 15 febbraio c.a., ha deciso di aderire alla proposta di transazione bonaria tra le parti avanzata dal Giudice dott.ssa Cappiello nel corso del giudizio R.G. n. 5603/2014 pendente presso il Tribunale di Torre Annunziata, accettando, così, di chiudere il contenzioso con la corresponsione alla Società partecipata, ora in liquidazione, di € 1.800.000,00 da ripartire sugli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021.

Tale atto, oltre a tutta una serie di considerazioni di natura politica, innesca un filone di valutazioni procedurali necessarie anche per giungere in modo opportuno alle stesse deduzioni di carattere politico:

  • l’A.C. ha aderito allo schema transattivo con la delibera di G.M. sopracitata. Al riguardo, la magistratura contabile, mediante i pronunciamenti fatti da diverse sue sezioni regionali, ha evidenziato come la valutazione di una transazione che, come quella in questione, comporti un finanziamento imputato in più esercizi finanziari, debba certamente considerarsi competenza dell’Organo consiliare, in quanto fonte di atti di disposizione che vanno oltre la mera gestione e richiamando, in proposito, il dettato dell’art. 42, comma 2, lettera i del T.U.E.L.;
  • sempre da svariati pronunciamenti della Corte dei conti, emerge, inoltre, la sollecitazione a coinvolgere sempre nella valutazione degli schemi transattivi il collegio dei Revisori dei conti, coinvolgimento che diventa obbligatorio in presenza di deliberazione di competenza del C.C. Ebbene, né in allegato alla delibera di G.M. n. 36 compare il parere dell’Organo di revisione né tantomeno la questione risulta essere stata sottoposta al vaglio del C.C., mentre, mediante conseguenti determine dirigenziali (la n. 90 del 19 febbraio c.a. e la n. 199 del 3 aprile c.a.), si è già proceduto ai primi due pagamenti rateali previsti dall’accordo (€ 60.000,00 all’atto della sua sottoscrizione; € 30.000,00 entro il 31 marzo), cui faranno seguito quelli relativi alle scadenze del 30 aprile (€ 200.000,00, ma nel riepilogo offerto nelle sopracitate determine diventano € 210.000,00, forse per errore materiale) e del 31 maggio (€ 310.000,00);
  • con riferimento sempre alle determine n. 90 e n. 199, poi, è opportuno notare che la spesa sopra riepilogata viene indicata come impegnata al Cap. 353.3 “Debito fuori bilancio per Oplonti Multiservizi”, imp. 170/2019 e imp. 369/2019. Ordunque, rifacendosi nuovamente ai già richiamati pronunciamenti della magistratura contabile, le transazioni, invece, non possono considerarsi incluse nell’ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, poiché, a differenza di questi ultimi, presuppongono, invece, la decisione dell’Ente di pervenire a un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento. Ne deriva che l’Ente Locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (e ha l’obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall’art. 191 del T.U.E.L. e di correlare a esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi;
  • volgendo lo sguardo al modo con il quale l’A.C. ha trattato in precedenza procedimenti analoghi, viene in rilievo il caso dello schema di transazione dei contenziosi pendenti relativamente alla questione dell’area di proprietà degli eredi Di Maso, approvato con delibera di G.M. n. 245 del 3 ottobre 2018. In questa circostanza il provvedimento è stato corredato del parere dei Revisori dei conti e dello stesso si è disposto, diversamente da quanto fatto per la vicenda ‘Oplonti Multiservizi’, la contestuale proposta di approvazione al C.C. Attenzione, però, approvazione di cosa? Di apposita delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194, n. 1 d.lgs. 267/2000, relativamente ai titoli D.I. n. 735/2016 Giudice di Pace di Torre Annunziata e pignoramento fondato su sentenza n. 1078/2017 Tribunale di Torre Annunziata, finalizzato alla transazione. Ancora una volta, quindi, si manifesta quello che, per i già discussi rilievi della magistratura contabile (facilmente rinvenibili anche sulle riviste specializzate sull’attività degli Enti Locali), appare come un uso improprio di questo tipo di obbligazione;
  • curioso, poi, è il fatto che la ricerca sull’Albo pretorio dei suddetti titoli non porti alla corrispondenza di alcuna delibera di C.C. che riconosca la legittimità del debito fuori bilancio, né tantomeno è possibile rinvenirli tra i punti all’o.d.g. dei C.C. successivamente celebrati, indipendentemente dall’avvenuta pubblicazione dei provvedimenti assunti. Curiosità che si tramuta in perplessità dinanzi alle determinazioni dirigenziali n. 715 e n. 723 del 2018, le quali, proprio in forza della delibera di G.M. n. 245, davano esecuzione a due diversi pagamenti in ossequio allo schema di transazione approvato;
  • volendo superare tale perplessità con il conforto del rinnovato orientamento della Corte dei conti, la quale recentemente ha più volte espresso un giudizio di ammissibilità nei confronti dei pagamenti effettuati nelle more dell’approvazione del riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da cui discendono, bisogna comunque ricordare che la stessa, non con minore frequenza, ha pur sempre ribadito l’opportunità di non dilatare i tempi della successiva deliberazione da parte del C.C.;
  • ritornando alla partecipata dal Comune, con ogni evidenza le risorse cui si è fatto riferimento per il finanziamento delle prime due rate previste dall’accordo transattivo per il 2019 sono quelle riconducibili al debito fuori bilancio riconosciuto con delibera di C.C. n. 94 del 30 dicembre 2016, figlia della delibera di G.M. n. 259 del 26 ottobre dello stesso anno, afferenti alla revisione prezzi per l’anno 2012, pari a € 1.286.199,67. Ciò anche in ragione della non ancora avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2019, con conseguente impossibilità di fare riferimento a nuovi e più opportuni capitoli di destinazione della spesa;
  • sulla n. 94 del 2016, poi, occorre notare, rifacendosi anche alle ricostruzioni di stampa, come fu debole l’esercizio da parte del C.C. di una delle funzioni che, sempre richiamando la magistratura contabile, gli competono nell’ambito del riconoscimento di legittimità di un debito fuori bilancio e cioè l’accertamento delle cause che hanno originato l’obbligo, con le consequenziali ed eventuali responsabilità; funzione di accertamento rafforzata dalla previsione dell’invio alla Procura regionale della Corte dei conti delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio;
  • una ricognizione che, oltretutto, avrebbe trovato valida motivazione anche nella particolarità della vicenda, maturata molto tempo addietro, trascinata lungamente senza soluzione e, infine, sfociata con quel provvedimento, che ha aperto, di fatto, le porte alla successiva transazione della restante parte del debito vantato dalla Società, nonostante vi fosse stata, nel 2010, la possibilità di aderire a uno schema transattivo che avrebbe chiuso l’intera questione con un esborso notevolmente inferiore a quanto definito lo scorso febbraio, a valle di tutti i successivi sviluppi;
  • una verifica delle responsabilità la cui discussione sarebbe stata ancor più ragionevole in considerazione della denuncia che, sempre sulla questione del debito ‘Oplonti Multiservizi’, nel 2012 fu presentata alla Corte dei conti da sette consiglieri comunali. Una discussione che, probabilmente, trovò difficoltà a svilupparsi in maniera compiuta poiché frenata dall’ambiguità della circostanza che, nel frattempo, buona parte di quei denuncianti si erano tramutati in sostenitori di quello stesso sindaco contro il cui operato e la bontà dello stesso avevano sollevato forti dubbi e critiche.

Altro elemento di natura procedurale meritevole di discussione, e che spinge con forza a svolgere alcune riflessioni di carattere politico che è comunque il caso di rinviare a una fase di analisi successiva, è il presupposto della transazione:

  • pur costituendo essa uno strumento che si presta ad abusi, la giurisprudenza della Corte dei conti è ormai consolidata nel ritenere pienamente ammissibile il ricorso allo stesso, ove risulti conveniente per l’Amministrazione, anche in riferimento a fattispecie rispetto alle quali non sia legislativamente previsto il tentativo obbligatorio di mediazione;
  • occorre tuttavia la massima prudenza da parte dell’Ente, nonché una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l’esito del contenzioso. Con maggiore esplicitazione, alla base della transazione vi dev’essere una valutazione in merito alla convenienza economica della stessa, in relazione all’incertezza del giudizio;
  • ebbene, risulta difficile comprendere la logica che sta alla base della proposta di transazione avanzata dall’A.C. all’indirizzo dell’Oplonti Multiservizi con delibera di G.M. n. 247 del 7 novembre 2017 e integrata dalla delibera di G.M. n. 259 del 21 novembre dello stesso anno;
  • rammentando che la contesa sul debito verso la partecipata ha visto, in origine, il Comune di Torre Annunziata ritenere di dover riconoscere solamente la somma di € 181.713,16 a fronte dei reclamati € 4.095.919,74 e che, anche quando si è proceduto al riconoscimento dell’ormai noto debito fuori bilancio di fine 2016, più volte negli atti sono state espresse accuse pesanti nei confronti della Società, rilevando (testualmente) una serie di omissioni e manchevolezze le quali hanno evidenziato una reiterata insufficienza nella gestione operativa e una insufficiente reportistica circa gli obiettivi raggiunti e le procedure di affidamento di incarichi, gestione del personale, contratti per fornitura, etc., non appare esaustiva la base logica riportata nella delibera di G.M. n. 247, laddove si legge che è di tutta evidenza che gli effetti di una sentenza negativa per l’Ente determinerebbero conseguenze disastrose, sia per l’Ente stesso sia per la Società. Risulta accertata la criticità finanziaria in cui versa il Comune di Torre Annunziata, la cui esposizione debitoria, qualora aggravata da ulteriori elementi negativi, comporterebbe per lo stesso Comune una probabile impossibilità di esecuzione dell’obbligazione nascente da una eventuale soccombenza. Il danno conseguente si riverserebbe in modo inevitabile sulla stessa Società, la quale si troverebbe nella condizione di non poter concludere “in bonis” la procedura di liquidazione con la conseguente dichiarazione di stato di fallimento. Non esaustiva perché nulla si dice circa la probabilità del verificarsi della soccombenza nel giudizio da parte dell’Ente. Tant’è che la delibera di G.M. n. 36 del 2019, quella che sancisce l’adesione allo schema di transazione definitivo, è sì corredata del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ma non di quello dell’Avvocatura interna.

Vi è, poi, come nota ultimativa di quest’analisi delle procedure messe in campo, la singolare coincidenza tra la somma in ragione della quale è maturato l’accordo transattivo finale e quella che emerge dalla declaratoria di spese da sostenere per la definitiva conclusione della procedura di liquidazione formalizzata in data 26 ottobre 2017 dal liquidatore della Oplonti Multiservizi S.p.A. e richiamata nella citata delibera di G.M. n. 247, ossia € 1.800.000,00.

Alla luce di quanto sin qui esposto, spostando il ragionamento su un versante più politico, ma pur sempre radicato nei fatti amministrativi, come Associazione ci chiediamo se tutto sia effettivamente avvenuto ad arte, senza recare danno alcuno all’equilibrio finanziario dell’Ente, e, quindi, alla sua capacità di erogare servizi, e se, tenuto conto del particolare che l’Oplonti Multiservizi ha visto transitare ai suoi vertici gran parte degli esponenti politici di punta della Città, questa vicenda sia nata in ragione di un mero disallineamento contabile tra la Società e il Comune di Torre Annunziata e se come tale sia stata valutata, nell’adozione dei successivi provvedimenti, oppure se anche altro genere di decisioni abbiano avuto un peso determinante.

Interrogativi che potrebbero forse essere sanati con l’ausilio dell’A.C., nell’ambito di un confronto con la stessa, qualora ritenesse utile offrire alla cittadinanza intera, non solo a noi, così come agli stessi operatori dell’informazione, un’opportunità di approfondimento e di trasparenza, tratto, quest’ultimo, indiscutibilmente essenziale delle pratiche di buona amministrazione.

Un processo di chiarezza che, oltre a risolvere una legittima esigenza di conoscenza da parte del cittadino/contribuente, avrebbe come approdo ultimo e concreto il necessario monitoraggio sulla gestione della Prima Vera S.r.l., società in house del Comune, che ha raccolto l’eredità dell’Oplonti Multiservizi nell’erogazione di molti servizi, al fine di scongiurare il ripetersi di certe dinamiche che, come sopra riportato, in taluni casi sono state valutate come gravi e ripetute omissioni e manchevolezze da addebitare alla partecipata cui ora si va a corrispondere il debito che è stato fatto oggetto di questa discussione.

Si capisce che, qualora questo invito al confronto non trovasse adeguato responso, il ricorso agli Organi competenti resterebbe l’unica soluzione percorribile per al fine di vedere tutelate le prerogative del cittadino/contribuente.

Riferimenti giurisprudenziali:

Deliberazioni della Corte dei conti n. 181/2013/PAR, n. 80/PAR/2017 e n. 29/2018/PAR della sezione regionale di controllo della Puglia; n. 181/PAR/2017 della sezione regionale di controllo per la Lombardia; n. 123/2015/PAR della sezione regionale di controllo per l’Umbria; n. 129/2017/VSGO della sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna; n. 345/2013/PAR della sezione regionale di controllo per il Piemonte.

Per approfondimenti si vedano pure:

CONTABILITÀ E BILANCIO-Spetta al Consiglio comunale la transazione su finanziamenti imputati in più esercizi da Il Sole 24 Ore del 13 luglio 2017, sezione Enti Locali, autore Patrizia Ruffini;

Sulle transazioni «pesanti» serve sempre il parere dei revisori pubblicato sul sito internet dell’U.N.I.T.E.L. (Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli Enti Locali) in data 20 settembre 2017, ore 9:33, all’indirizzo:

http://unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5252:2017-09-20-08-35-53&catid=144:in-evidenza-articoli

Debiti fuori bilancio e transazioni le corrette regole indicate dai giudici contabili pubblicato sul sito internet Bilancio e Contabilità, diretto da Vincenzo Giannotti, in data 18 settembre 2018 all’indirizzo:

http://www.bilancioecontabilita.it/debiti-fuori-bilancio-e-transazioni-le-corrette-regole-indicate-dai-giudici-contabili.html

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