Clinica Maria Rosaria: abuso edilizio di 900mq, TAR boccia ricorso

Respinto il ricorso presentato dai legali della Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A. che impugnava il provvedimento del Comune di Pompei con cui è stata rigettata la domanda di condono edilizio in sanatoria per una serie di opere realizzate in ampliamento su una superficie di 900 mq

Il Tar della Campania, con sentenza pubblicata il 21/01/2019, boccia il ricorso presentato dai legali della Casa di Cura Maria Rosaria S.p.A. che impugnava il provvedimento del Comune di Pompei con cui è stata rigettata la domanda di condono edilizio in sanatoria presentata dalla stessa società.

Antefatto

In merito ad una serie di opere realizzate in ampliamento della Casa di Cura, per una superficie di 900 mq, la società che gestisce il centro medico della città mariana aveva chiesto al Comune un condono e la possibilità di poter costruire in sanatoria.

Il dirigente del V° Settore del Comune di Pompei con un provvedimento datato 18 gennaio 2016 ha rigettato l’istanza di Permesso di Costruire in sanatoria relativa ad opere consistenti la realizzazione di più manufatti localizzati in vari punti del complesso di via Colle S. Bartolomeo. Tre i motivi suffraganti il diniego da parte dell’amministrazione comunale ad accogliere la domanda

di condono edilizio: 1) l’istanza di condono è stata registrata fuori i termini di presentazione; 2) l’abuso risulta realizzato su immobile soggetto a vincoli, a tutela di interessi ambientali, istituiti prima dell’esecuzione delle opere effettuate e non è conforme, quindi, alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni del P.R.G.; 3) le opere oggetto di condono sono state realizzate in ambito P.T.P. in zona R.U.A. sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta prima della realizzazione delle opere, entro la quale è vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti.

 Il ricorso

La società ha impugnato il provvedimento del Comune ricorrendo al TAR. Queste le motivazioni addotte dai legali della Casa di Cura: 1) è erronea l’affermazione secondo cui la richiesta di condono sarebbe stata presentata oltre i termini previsti; 2) il Comune non ha provveduto a verificare la natura e la consistenza delle opere in questione e ad esternare le ragioni del preteso contrasto delle stesse con lo strumento urbanistico vigente; 3) il divieto di qualsiasi intervento che comporta l’incremento dei volumi esistenti non dovrebbe applicarsi alle strutture pubbliche o private, come la casa di cura, che per le funzioni svolte e la natura delle stesse si connotano come attrezzature di interesse pubblico sanitario.

 La sentenza

Secondo il TAR la richiesta di condono è inammissibile. Nonostante l’istanza di condono sia giunta al protocollo generale del Comune di Pompei entro i termini previsti dalla legge, l’abuso edilizio, si legge nella sentenza, “risulta realizzato su un immobile soggetto a vincolo ambientale e non è conforme alle norme urbanistiche. Infine, l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, un’area al cui interno è vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti”. Il tribunale amministrativo condanna, inoltre, la struttura ospedaliera al pagamento di tremila euro per le spese processuali.

Le spiegazioni date dal TAR sono condivisibili ed incontrovertibili. Ma dalla lettura della sentenza, una volta fatte salve le prescrizioni a costruire per i vincoli ricadenti sull’area in questione, emerge anche un aspetto quantomeno ambiguo. Come è stato possibile che in una struttura al centro della città si eseguissero opere di ampliamento edilizio per 900 mq e nessuno si accorgesse di niente? Dalla sentenza, infatti, viene espressamente a galla il fatto che il Comune – che pure ha rifiutato in sede amministrativa la richiesta di sanatoria – non ha mai ‘verificato la natura e la consistenza delle opere in questione’. Delle due l’una: o chi è preposto ai controlli in materia di abusivismo all’epoca ‘dormiva’, oppure siamo di fronte alla solita strategia ‘costruisci prima, tanto poi qualcuno sempre ci sarà che condona’.

E.I.

 

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