E’ notizia di poche ore fa quella che mette un punto definitivo alla vertenza durata un anno e più tra il CMO ed il comune di Torre Annunziata sul trasferimento dei locali della medicina nucleare in una nuova

 

struttura sita sempre in via Roma. Questa presa d’atto è anche una boccata d’ossigeno per i 69 lavoratori licenziati: grazie infatti ad una clausola presente nel documento che formalizzava il licenziamento collettivo per loro sarà possibile essere reintegrati sul posto di lavoro una volta riavviate le prestazioni sanitarie dell’azienda.

Di seguito pubblichiamo integralmente il provvedimento con cui il Commissario ad Acta, imposto dal Difensore Civico Regionale per sbrogliare la matassa burocratica che rallentava il procedimento, da il via libera all’autorizzazione di trasferimento.

 

“PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA n. 1/2019 Visto l’art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il ricorso inoltrato al Difensore Civico della Regione Campania, protocollato al n. 107/2019;

Visto l’invito del 18 giugno 2019 e i riscontri intervenuti da cui non risulta il provvedimento conclusivo;

Visto il decreto del Difensore Civico presso la Regione Campania n. 16 dell’11 luglio 2019 con cui veniva nominato il dott. Vittorio Galatro quale commissario ad acta presso il Comune di Torre Annunziata per compiere senza indugio l’atto obbligatorio per legge ivi indicato;

Visto il verbale di insediamento del commissario ad acta e la documentazione acquisita dal Commissario ad acta presso il Comune di Torre Annunziata;

Visto che, a seguito di un malore, dopo l’insediamento del 12 luglio 2019, la persona del Commissario ad acta è stata sostituita dall’avv. Ivan Raffaele Silvio Pacifico, giusta decreto di nomina del 16.7.2019, n. 17/2019, prot. n. 0014913, con il quale il predetto legale veniva invitato a provvedere in via sostitutiva a procedere al completamento del procedimento autorizzatorio al trasferimento della sede della società CMO come richiesta con nota del 27.12.2018;

Visto il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, prot. n. 54743, del 19.12.2018, al trasferimento presso tale nuova sede;

Visto il decreto autorizzativo n. 16 del 14.05.2015, per l’esercizio di attività di medicina Nucleare in vivo, rilasciato alla società Centro Medico Oplonti srl;

Visto che questo Commissario ad acta, non è stato nominato al fine di valutare le attività da porre in essere all’interno della sede della società del Centro Medico Oplonti, ma solo ed esclusivamente al fine di completare il procedimento avviato con la richiesta di trasferimento, senza che in alcun modo potesse entrare nel merito della attività diagnostiche dalla società stessa erogabili sulla base dei requisiti, dei permessi, delle autorizzazioni e delle concessioni rilasciate dagli enti competenti e da questi ultimi sempre verificabili;

Visto che la Direzione generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, della Giunta Regionale della Campania, con nota prot. n. 2019 0430558 dell’8.7.2019 ha precisato che ‘“(…) ne/ caso che il trasferimento avvenga nel territorio dello stesso distretto sanitario (ora da intendersi Azienda Sanitaria Locale, ai sensi della L. R. n. 4/201le s.m.i e non comporti l’ampliamento e/o la trasformazione delle prestazioni sanitarie erogate dalla struttura stessa né del carico di lavoro eventualmente determinato, non è richiesta la verifica di compatibilità con il fabbisogno complessivo in ambito regionale di cui al citato art. 8ter, comma 3 del D.Lgs. 229/99)”

Visto, altresì, che l’amministrazione comunale competente all’autorizzazione al trasferimento della sede, dal 27 dicembre 2018, non ha manifestato alcun motivo ostativo al trasferimento della struttura della società Centro Medico Oplonti srl, da Via Roma 9- 11, del Comune di Torre Annunziata, alla Via 13- 25, del medesimo comune, ed anzi ha preso atto, con nota prot. int n. 621/2019/SUAP del 8.7.2019, del verbale n. 24, del 3.7.2019, che “/a società CM.O. qualora richieda un’autonoma autorizzazione all’esercizio nei nuovi locali (….) nulla impedirebbe al rilascio della stessa”, legando, tuttavia, il rilascio ad una preventiva rinuncia all’ Autorizzazione n. 16 del 14.05.2015;

Visto, altresì, che, al contrario, nonostante l’invito della Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3 Sud, l’amministrazione comunale non ha provveduto a “rivisitare il Decreto Autorizzativo n. 16 /2015” secondo le prescrizioni indicate nello stralcio del verbale n. 24 del 3 luglio 2019;

Visto, altresì, che, incidentalmente, la Commissione Aziendale, ex DGRC 7301/2001 della Direzione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3 Sud, interpellata per una valutazione circa l’idoneità dei nuovi locali a garantire il prosieguo dell’attività di medicina nucleare in vivo, ha espresso parere favorevole per quanto di loro competenza, evidenziando che l’amministrazione comunale non ha provveduto a “rivisitare il Decreto Autorizzativo n. 16 /2015” secondo le prescrizioni indicate nello stralcio del verbale n. 24 del 3 luglio 2019, mentre la società ha diritto al provvedimento conclusivo nel termine,

Considerato che gli asseriti rilievi emersi non sono motivi ostativi né attengono all’autorizzazione in corso e che non possono impedire il trasferimento e .l’esercizio dell’intera attività della società richiedente;

Visto, altresì, che, da ultimo, con la nota del Sindaco di Torre Annunziata n. 628/2019 SUAP del 15.07.2019, viene confermato che alcun provvedimento conclusivo è stato adottato dall’amministrazione comunale;

Vista, la Nota Prot. n. 2019.0452018 del 17.7.2019 della Giunta Regionale della Campania, della Direzione generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;

Considerato, altresì, che proprio la predetta nota richiamata dall’Amministrazione comunale prot. n. 621/2019 dell’8.7.2019 SUAP, non si configura come comunicazione di motivi ostativi, evidentemente non sussistenti per la richiesta in questione – la quale comunicazione è disciplinata dall’art. 10 bis della legge 241 del 1990, così come introdotto dall’art. 6 della legge 15 del 2005 e poi modificato dall’art. 9 comma 3 della legge 180 del 2011 – bensì come un invito ad auto-annullamento della richiesta inoltrata dalla società, da parte di quest’ultima, mentre la società ha diritto al provvedimento conclusivo nel termine;

Il Commissario ad acta autorizza il trasferimento della struttura sanitaria della società Centro Medico Oplonti srl, sita attualmente nel Comune di Torre Annunziata, alla Via Roma n. 9-11, ai nuovi locali siti sempre nel Comune di Torre Annunziata, alla Via Roma n. 13-25, con invito alle amministrazioni competenti affinché controllino che nella nuova sede vengano erogate esclusivamente le prestazioni sanitarie per le quali la società Centro Medico Oplonti srl, medesima, ha ricevuto autorizzazione o quelle per le quali riceverà autorizzazione in futuro”.

E.I.

 

 

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