Con 160 voti favorevoli il Senato ha approvato la conversione in legge del decreto Sicurezza bis. 57 i voti contrari e 21 gli astenuti. Il decreto, fortemente voluto dal ministro dell’interno Matteo Salvini, è un
proliferare di ‘sanzioni’ dirette in modo specifico a contrastare sia l’attività solidale nei confronti dei migranti – il loro salvataggio in mare e la conseguente accoglienza degli stessi sul territorio nazionale – sia tutte le forme di dissenso e lotta sociale che si esprimono politicamente attraverso il conflitto: contro centri sociali, occupazioni abitative, sindacati di base, movimenti ambientalisti – No Tav, No Tap, No Triv – e contro una parte del mondo ultras. Una grande operazione, in sostanza, di normalizzazione e pacificazione sociale attuata attraverso un inasprimento delle pene e l’intrinseco effetto dissuasivo che tale ‘codificazione’ liberticida dovrebbe generare.
Otto gli articoli che compongono il decreto Sicurezza bis. Il decreto legge n. 53 del 14 giugno 2019 concernente la “disposizioni urgenti per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza” incide principalmente sulla chiusura dei porti italiani alle ONG e conferisce questo potere al ministro dell’Interno se questi crede sia stato compiuto il reato di «favoreggiamento dell’immigrazione clandestina».
All’articolo 2 è prevista una sanzione da 150mila fino ad un milione di euro per il comandante della nave «in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane». Previsti anche il sequestro della nave e l’arresto del capitano in flagranza nel caso in cui incorre nel «delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in base all’art. 1100 del codice della navigazione». L’articolo 3 modifica l’articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale rendendo competente per tutte le indagini concernenti il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina la procura distrettuale.
Il decreto introduce norme anche sulla gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni di protesta e quelle sportive, stanziando per questo aspetto fondi per le forze dell’ordine. Per le manifestazione di protesta viene introdotta un’aggravante per chi utilizza razzi, petardi, bastoni o altri oggetti contundenti – fino a 4 anni di reclusione. Sarà considerata un’aggravante indossare caschi. Inasprite le pene per chi compie «violenza o minaccia a un pubblico ufficiale», «resistenza a un pubblico ufficiale», «violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti», «devastazione e saccheggio», «interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità».
Per quanto concerne le manifestazioni sportive il decreto Sicurezza bis dà potere al questore di limitare l’accesso a quanti abbiano denunce pendenti o siano stati protagonisti di episodi violenti in occasione di precedenti eventi sportivi, anche se commessi all’estero.
E.I.