Elevate le sanzioni principali consistenti nell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti degli abusivi il personale della Polizia Locale ha provveduto a richiedere all’ufficio comunale competente la chiusura dell’attività commerciale in attuazione della legge 77/97, art. 6, che sanziona l’occupazione di suolo pubblico in violazione di regolamenti comunali o di leggi da parte di operatori di commercio a posto fisso e su aree pubbliche nonché per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Tale disposizione stabilisce che in caso di recidiva nella predetta violazione, l’ufficio comunale competente, dispone, previa diffida, la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre giorni.
E’ proprio questo che hanno chiesto i caschi bianchi all’ente nel caso in cui le attività commerciali contravvenzionate non si dovessero uniformare al rispetto delle norme vigenti.