Nell’ambito dell’indagine citata, ove sono stati contestati, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di valori, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio di sostanze stupefacenti, esercizio di scommesse clandestine, impiego di denaro di illecita provenienza, il CASCONE veniva riconosciuto responsabile dei reati di usura ed estorsione aggravate dal metodo mafioso.
Le attività investigative, sviluppate sul piano delle misure di prevenzione reali, hanno consentito di individuare, in capo al CASCONE.
I presupposti soggettivi integranti una pericolosità qualificata – riconducibile alla sentenza di condanna a 10 anni di carcere ed euro 3000,00 di multa, irrevocabile dal 12.06.2014, comminata al soggetto proposto riconosciuto colpevole di assidua attività estorsiva in favore del Clan D’ALESSANDRO – ed una pericolosità generica in relazione ad altre pregresse sentenze di condanna per reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di armi.
I presupposti oggettivi – per l’applicazione della misura ablativa – nella disponibilità di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie dal valore manifestamente sproporzionato rispetto alla capacità reddituale complessivamente espressa dal nucleo familiare del proposto. Le indagini hanno consentito, inoltre, di individuare alcune scritture private con le quali si accertava che il CASCONE avesse titolo nel possesso di due immobili non per effetto di altrettante donazioni, risultate chiaramente simulate, bensì per effetto di un atto oneroso di compravendita.