La Regione disciplina e monitora le attività delle sale da gioco e degli spazi per il gioco attraverso la regolamentazione degli orari di esercizio e delle distanze da luoghi sensibili.
Viene vietata la nuova apertura di attività di gioco (sale dedicate, corner, esercizi pubblici che installano apparecchi) ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore a 250 metri e viene previsto che, per le attività già esistenti, le disposizioni regolanti le distanze non siano applicabili, a condizione che detti esercizi siano dotati o si dotino (entro 240 giorni dall’entrata in vigore della legge) di una serie di requisiti come ad esempio l’accesso selettivo all’offerta di gioco, la videosorveglianza, la partecipazione dei titolari dell’attività ai corsi di formazione previsti dalla legge.