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Coronavirus e sport: Le misure contenute nel decreto “Cura Italia”

Sport CURA ITALIA

Il decreto “Cura Italia”, varato ieri dal governo italiano, prevede 25 miliardi e ne attiva altri 350.

Gli interventi e gli aiuti economici a sostegno dello sport riguardano le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli Enti di promozione sportiva, le Federazioni nazionali, ma anche i collaboratori sportivi.

Il premier Conte durante la conferenza stampa ha dichiarato: “E’ una manovra economica poderosa: non abbiamo pensato e non pensiamo di combattere un’alluvione con gli stracci. Stiamo cercando di costruire una diga per proteggere imprese famiglie lavoratori”.

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, dopo l’approvazione del decreto “Cura Italia”, ha così commentato: “Il mondo dello sport ha davvero fatto squadra. Nelle ultime ore io e i miei uffici siamo stati in contatto costante con il CONI, il Comitato Paralimpico, Sport e Salute, le Federazioni sportive e gli Enti di Promozione per studiare insieme le misure urgenti e indifferibili per dare una prima, importante risposta alla crisi del settore a causa del Coronavirus”.

Le misure adottate

Nell’articolo 91 sono descritte le modalità di sospensione dei versamenti dei canoni per il settore sportivo. Si parla infatti della proroga del termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

Mentre all’articolo 92, troviamo le modalità di riconoscimento dell’indennità “anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Nell’art. 92 viene specificato però che bisogna comprovare “la preesistenza del rapporto di collaborazione”, inoltre che le domande “sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base dell’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi…le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione”.

Previsione in base alla quale i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro.

Gli articoli del decreto Cura Italia per lo sport

Articolo 91

“Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo”

  1. Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
  2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Articolo 92

“Indennità collaboratori sportivi”

  1. L’indennità di cui all’articolo X è riconosciuta, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, già in essere alla data del 28 febbraio 2020. Il predetto emolumento  non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul “Fondo ___” di cui all’art.__, le cui risorse vengono trasferite su apposito capitolo del bilancio della società Sport e Salute S.p.a.
  3. Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base dell’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
  4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2.

*art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

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