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Coronavirus in Campania, scatta il “coprifuoco” per la movida: ecco l’ordinanza

“Ho firmato questa mattina l’ordinanza n.77 che contiene ulteriori misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19. Bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari dovranno essere chiusi, con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre, dalle 23 alle 6 del giorno successivo”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Scatta quindi il “coprifuoco” per la movida, secondo quanto previsto da una ordinanza della Regione Campania pubblicata sul Bollettino ufficiale. Inoltre, sempre nello stesso periodo, pasticcerie ed esercizi similari scatta l’obbligo di chiusura dell’attività dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo nei giorni da domenica a giovedì. Dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato.



In Campania, inoltre, a ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23 per l’intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.

Ecco la parte ordinativa del testo:
con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:

– È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio.



– Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l’intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario. Restano confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi Protocolli di settore allegati. Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all’Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa la proroga:

– dell’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all’aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020;

– di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l’obbligo di porre a disposizione, all’ingresso e all’interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l’ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l’uso della mascherina.



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