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La protesta dei genitori manda l’ordinanza 79 di De Luca davanti al Tar

Un gruppo di genitori ha presentato ricorso d’urgenza contro il provvedimento del presidente della Giunta regionale relativo alla chiusura della scuola fino al 30 ottobre. Finisce quindi davanti al Tar l’ordinanza regionale di De Luca.

Rappresentati dagli avvocati Felice Laudadio e Alberto Saggiomo, dai cittadini viene impugnata la parte dell’ordinanza numero 79, nella quale si dispone che “con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020… in tutte le scuole dell’infanzia sono sospese l’attività didattica ed educativa, incompatibile con lo svolgimento da remoto; nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza”.


Il ricorso viene motivato con il “danno grave e irreparabile” dovuto alla “lesione del diritto all’istruzione degli stessi figli“.

Il giudice, però, si è riservato di decidere, obbligando la Regione Campania ed esibire i documenti dell’Unità di Crisi con i quali ha giustificato l’ordinanza. Nel decreto del Tar Campania si legge: “Ai fini della decisione sull’istanza cautelare, ordina alla Regione Campania gli incombenti di cui in motivazione nei termini ivi indicati”.

Maria Abruzzese, presidente della Sezione Quinta del Tar della Campania, che ha preso in esame la questione, si è però riservato di pronunciarsi sulla questione, almeno non prima del 19 ottobre.


L’attività di professori e studenti, spiega il governatore Vincenzo De Luca, “è un tema delicatissimo e al quale teniamo tutti quanti, ma questa misura anche per la valutazione fatta dagli epidemiologi era una delle misure necessarie da prendere”. L’obiettivo, dice il presidente campano, “è ridurre al massimo i luoghi e le occasioni di assembramento e cercare di frenare per quanto possibile la mobilità e i contagi sui mezzi di trasporto”.

Riportiamo lo stralcio dell’Ordinanza cautelare con la quale il TAR Campania ordina a De Luca di consegnare tutti gli atti che hanno portato alla decisione di chiudere le scuole campane.

Considerato che i ricorrenti, in proprio e nell’interesse dei figli minori, impugnano l’ordinanza in epigrafe (ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’art. 32, coma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo, n. 19”):

nella parte in cui “1. Con decorrenza dal 16 ottobre 2020 e fino al 30 ottobre 2020: (…) 1.5. in tutte le scuole dell’infanzia sono sospese l’attività didattica ed educativa, incompatibile con lo svolgimento da remoto, (…); nelle scuole primarie e secondarie sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, (…)”;

allegando l’emergenza di un danno grave e irreparabile nelle more della decisione collegiale sull’istanza cautelare, rappresentato, per un verso, dalla impossibilità di attendere alle proprie attività professionali, dovendo assistere i propri figli, in regime di sospensione delle attività didattiche, e, per altro, dalla lesione del diritto all’istruzione degli stessi figli;


Considerato che l’ordinanza impugnata, nell’addurre l’esigenza “di contenere la diffusione del virus”, evidenzia:

“l’incremento registrato a seguito di alcuni eventi di carattere celebrativo e sociale, nonché ad alcune attività connesse alla ristorazione ed alla frequenza scolastica, come si è evinto dalle interviste effettuate dalle ASL a seguito del Contact Tracing, territoriale”;

“il livello di contagio registrato anche nelle famiglie e derivante da contatti nel mondo scolastico”;

quanto, nello specifico, alle attività scolastiche, il mancato completamento della “dotazione dei banchi monoposto ad assicurare il distanziamento” interpersonale”;

la conseguente necessità, altrimenti non fronteggiabile, “alla luce delle previsioni relative al numero di nuovi contagi previsti sul territorio nel breve medio periodo, quale rilevato anche in seno alla cabina di regina nazionale di monitoraggio Covid in data odierna”, di “adottare le misure proposte dall’Unità di crisi, più restrittive rispetto a quelle contenute nel DPCM 13 ottobre 2020”, nel senso di “limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito privato e pubblico, e di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile”;

Considerato, pertanto, che gli elementi in base ai quali si è pervenuti alla valutazione di idoneità, proporzionalità e indispensabilità della grave misura imposta, in via generalizzata – indubbiamente incidente, come rilevato dai ricorrenti, sui diritti delle persone (al lavoro e all’istruzione) e tuttavia valutati recessivi rispetto al diritto alla salute in tesi messo in pericolo dall’esercizio dei primi – risultano per relationem contenuti nella nota predisposta dall’Unità di crisi regionale e nelle risultanze istruttorie, in quella richiamate, costituite dalle “interviste effettuate dalle ASL a seguito del Contact tracing territoriale”;

Ritenuto che la durata temporanea della misura adottata e, tenuto conto della necessità di osservare i termini a difesa e della calendarizzazione delle udienze di sezione, l’impossibilità di esame cautelare in sede collegiale prima del termine di efficacia della stessa (fissato al 30 ottobre) – con conseguente, sostanziale riduzione della tutela alla sola fase cautelare monocratica – impongano adeguata istruttoria, venendone altrimenti frustrata la stessa tutela invocata, comunque assicurata, nelle more della detta istruttoria, dalla imposta tempistica, e tanto al fine di verificare più compiutamente, e già nella presente sede, i presupposti sui quali l’ordinanza impugnata si fonda;


Ritenuta, per quanto precede e ai fini della decisione sull’istanza cautelare in via monocratica, la necessità che la Regione Campania depositi agli atti di causa la nota dell’Unità di crisi regionale richiamata nell’ordinanza impugnata e tutti gli atti istruttori sui quali la stessa è basata, ivi compresi quelli relativi alla, pure allegata, incompleta dotazione dei presidi scolastici deputati al distanziamento interpersonale, nonché ogni altro elemento utile ai fini della decisione, e tanto entro le ore 10 del 19 ottobre 2020, riservando all’esito ogni determinazione;

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