Da lunedì prossimo chiudono anche le scuole dell’infanzia. E’ questo il provvedimento più rilevante nella nuova ordinanza, la n.86, firmata dal presidente De Luca circa un’ora fa.

Stop quindi alle attività in presenza anche per i più piccoli utenti della scuola che in queste ultimi dieci giorni circa stavano continuando le loro attività a scuola: in Campania da lunedì 2 e, per il momento, fino al 14 novembre, resteranno tutti a casa.


Quest’ultima ordinanza contiene inoltre la conferma di alcune disposizioni già in atto e ulteriori misure di contenimento e prevenzione per contrastare l’epidemia da Covid-19.

La Regione Campania prolunga la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie, nella precedente ordinanza prevista fino al 31 ottobre, portando il termine al 14 novembre.

Nell’ordinanza firmata oggi si prevede la possibilità di svolgere le attività in presenza “destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto”.


Viene inoltre confermata “la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo”.

Prorogata fino al 4 novembre la “zona rossa” di Aezano dove dallo scorso 20 ottobre sono in vigore misure restrittive per far fronte all’aumento di contagi. Restano quindi in vigore le seguente misure per il popoloso comune a nord di Napoli:

  • divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone residenti;
  • divieto di accesso nel territorio comunale; sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • sospensione delle attività commerciali, comprese le attività di ristorazione, salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità.

Restano aperte solo le attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità. Aperte anche le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva e le attività delle libere professioni. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati.


L’ordinanza ribadisce il “divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, per motivi di salute nonché per lo svolgimento delle attività, anche lavorative, non sospese, per il cui espletamento è consentito l’allontanamento dal territorio comunale, nei limiti strettamente necessari”.

Il transito in ingresso e in uscita dal centro urbano di Arzano è consentito “per comprovati motivi di salute o di necessità urgenti ed indifferibili” e ricorda che “è in ogni caso consentito il transito da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale”.


Ancora sempre nell’ordinanza si legge che «con decorrenza immediata e fino al 14 novembre, è confermato l’obbligo a tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali in modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti, comunicando i servizi così modulati alla direzione generale mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. È fatto obbligo alle aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso. È demandato alla Direzione Generale per la Mobilità di monitorare i programmi e gli orari del servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale determinazione necessaria al fine del perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi».

>>>  LEGGI L’ORDINANZA n. 86  <<<



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