sarno

Dopo quasi quattro anni, in Corte Suprema di Cassazione, è giunta al termine la controversia tra il comune di Sarno e “La Doria”, noto marchio di produzione alimentare.

Oggetto della lite è stata l’attribuzione del pagamento Tari acconto anno 2016 pari ad € 12.025,00, contestato dalla società che, mediante ricorso, ha chiesto alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno la diversificazione della tariffa tra i locali adibiti ad aree di produzione (€ 13,74 al mq) e quelli destinati ad usi e servizi differenti, quali uffici, mense, laboratori, spogliatoi ecc. (€ 7,13 al mq).


A seguito del pronunciamento della Commissione Tributaria Provinciale in favore della società, il Comune di Sarno ha proposto appello dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Salerno – avverso la predetta sentenza, con il quale ha chiesto la riforma della sentenza di prime cure, in quanto la società La Doria, per l’applicazione della tariffa TARI, rientra nella categoria delle utenze non domestiche, con conseguente applicazione della tariffa della categoria corrispondente all’attività economica prevalente, ovvero quella industriale pari ad € 13,74 al mq.

Dopo un’ulteriore conferma anche in secondo grado, l’ente ha continuato a difendere le proprie ragioni conferendo il mandato all’avv. Giovanni Cioffi, dello Studio Legale Cioffi, per proporre ricorso dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione.
Attraverso un’accurata attività istruttoria, il legale ha evidenziato che l’ente impositore non avrebbe potuto applicare una tariffa prevista per uffici, agenzie e studi professionali ai locali non destinati alla produzione (come invece richiesto dalla società), proprio in relazione alla vocazione principale e prevalente dello stabilimento industriale nella sua interezza, del quale detti servizi sono strumentali ed accessori, nonché concorrenti alla realizzazione della medesima attività (a prescindere dall’ubicazione in fabbricati distinti e dall’autonoma identificazione sul piano catastale).



La Corte ha così accolto il ricorso e, riconosciute le ragioni dell’ente, e con Ordinanza 29911/2020 ha cassato la sentenza che acconsentiva alla diversificazione del comparto, condannando la società contribuente alla refusione delle spese di giudizio.

Oltre a sventare l’ipotesi di un pericoloso precedente, l’ordinanza della Suprema Corte pone definitivamente un punto fermo in materia: essendo incontrovertibilmente funzionali all’esercizio dell’attività principale, anche ai servizi differenti dall’attività di produzione va applicata la tariffa relativa all’attività economica prevalente.

C.P.



Donazione sostieni il Gazzettino Vesuviano