Sport e Salute Spa Gli aggiornamenti bonus collaboratori sportivi di novembre e dicembre 2020

A fine gennaio il Consiglio di Amministrazione di Sport e Salute SpA ha impegnato 13.972 pagamenti per i collaboratori sportivi (13.371 per indennità novembre 2020 e 601 per indennità dicembre 2020).

Sono state approvate anche le seguenti altre erogazioni:

  • 10.842 domande relative all’indennità di novembre 2020
  • 732 domande per l’indennità di dicembre 2020
  • ulteriori 17.965 indennità (di cui 158 di giugno 2020, 1.040 di novembre 2020 e 16.767 di dicembre 2020). .

Le somme sono state autorizzate in seguito alla ricezione della nota dalla Ragioneria generale dello Stato.

Sono state anche rigettate 15 domande riguardanti l’indennità di giugno, 6.026 di novembre e 602 di dicembre.




Come apprendiamo da Sport e Salute Spa “rimangono in istruttoria soltanto le domande presentate da soggetti minorenni le cui prime integrazioni sono state ritenute insufficienti e per le quali la Società sta richiedendo un’ulteriore integrazione relativamente alla certificazione della firma dei genitori o del tutore”.

Ad oggi il totale liquidato con esito positivo è pari ad euro 545.218.400. Questa somma rappresenta 661.638 singole indennità corrisposte per 164.490 beneficiari, ma va detto che il dato verrà aggiornato in seguito al pagamento dei 34 milioni 777.200 euro relativi alle indennità appena descritte.

La Sport e Salute Spa ha anche chiesto parere all’Avvocatura dello Stato di richiedere all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale l’invio dell’elenco delle persone che percepiscono sia indennità da INPS che indennità da Sport e Salute e che non rientrano nell’articolo 27 del decreto legge Cura Italia (che leggiamo di seguito).

Decreto “Cura Italia” – Titolo II – Misure a sostegno del lavoro – Capo II – Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori
1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

Andrea Ippolito



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