Il Presidente della Campania ha annunciato un mese e mezzo fa la card che dovrebbe certificare la vaccinazione Covid nella Regione. C’è da chiedersi però con quale strumento normativo.
Ma facciamo un passo indietro e leggiamo cosa diceva Vincenzo De Luca i primi giorni di gennaio: “La Campania darà una card di avvenuta certificazione a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo. Sul retro c’è un chip, ci auguriamo che tra qualche mese i cittadini la possono esibire per andare a cinema, ristorante con più tranquillità avendo la certificazione che sono stati vaccinati. Sarà una tessera di avvenuta vaccinazione che sarà consegnata a tutti i nostri cittadini dopo il richiamo. Servirà a dare una certificazione a tutti coloro che avranno fatto il vaccino”.
Andiamo a vedere dal punto di vista giuridico come non sarà possibile introdurre questo strumento (card vaccinale). Nel frattempo ricordiamo comunque che l’Agenzia del farmaco scrive che “la durata della protezione non è ancora definita con certezza”, che “sebbene sia plausibile che la vaccinazione protegga dall’infezione, i vaccinati e le persone che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di protezione anti COVID-19”, che essere vaccinati non conferisce un “certificato di libertà” ma occorre continuare ad adottare comportamenti corretti e misure di contenimento del rischio di infezione”.
Dunque, già così, leggendo l’AIFA e facendo un ragionamento molto semplice e logico, bisogna chiedersi: Se l’AIFA specifica all’interno delle sue stesse FAQ che essere vaccinati non conferisce un “certificato di libertà”, come si può ricevere un certificato di vaccinazione, o addirittura una card (con chip incorporato) ed esibirla come pass?
Ma andiamo oltre e riportiamo cosa dice Ugo Mattei, già presidente del Comitato Rodotà, oggi Generazioni Future.
Il giurista italiano scrive in un comunicato dell’Osservatorio permanente sulla legalità costituzionale chiarendo in maniera precisa e puntuale che è stata avvisata la popolazione dell’intenzione di introdurre nella Regione Campania la tessera di avvenuta vaccinazione, ma senza precisare “con quale strumento normativo e/o amministrativo”. C’è quindi preoccupazione perché occorrerebbe “tenere ben salda la bussola in direzione della tutela dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali”. Le paure sono appunto “che con l’emergenza sanitaria si diano per scontate, e si accettino in maniera acritica, compressioni e limitazioni della democrazia”.
L’Osservatorio permanente sulla legalità costituzionale ricorda che De Luca non ha precisato:
- come intenderà superare, con la tessera di avvenuta vaccinazione, l’ostacolo del necessario consenso del cittadino alla rivelazione dei propri dati sanitari;
- quali conseguenze deriveranno a coloro che, invece, la tessera non l’avranno;
- cosa intende per “andare al cinema in condizione di maggiore sicurezza”.
Mattei specifica ancora che “per adottare provvedimenti legislativi (riserva di legge assoluta), che si muovano nel perimetro costituzionale, occorre il consenso dei cittadini per la diffusione dei dati sanitari”.
Il giurista aggiunge poi: “Anche supponendo che i vaccinati vogliano acconsentire alla schedatura, i non vaccinati, infatti, non potrebbero essere esclusi dall’accesso ai luoghi pubblici”.
Non si può imporre la vaccinazione “se non per legge statale espressa e mai nel caso di lesione della dignità umana”, infatti l’art 32 della Costituzione prevede che i trattamenti sanitari obbligatori, “come potrebbe essere un vaccino”, sono legittimi solo se “disposti espressamente da una legge statale”, chiarisce il prof. di diritto.
Mattei affronta un’altra questione entrando nella problematica della “certezza scientifica”, ed afferma quanto segue: “Fintanto che il vaccino non sarà sostenuto da un grado di certezza scientifica pari o prossimo a uno, dunque fin quando non si avrà medicalmente la sicurezza della sua capacità immunizzante, almeno per il vaccinato, quest’obbligo non può legittimamente intervenire…In caso contrario, si incorrerebbe in una gravissima lesione della Carta Costituzionale, proprio nella parte in cui protegge vigorosamente il diritto che tutti oggi sentono più caro: la salute”.
L’Osservatorio permanente sulla legalità costituzionale puntualizza poi sul rispetto della persona umana: “La Costituzione presidia con forza la salute e lo fa soprattutto all’art.32, comma 2, precisando che nemmeno la legge, quando interviene ad obbligare a un trattamento sanitario, può mancare il rispetto della persona umana. E per rispetto della persona umana si intende la sua dignità, i suoi più intimi convincimenti, la sua libertà di autodeterminazione nelle cure; dunque si tratta di un sottile contemperamento tra l’interesse generale e quello dell’individuo”.
In conclusione – procedono a Generazioni Future – “nessun atto normativo, o ancor meno amministrativo, con cui la Regione Campania dovesse introdurre la carta, individuando delle discriminazioni tra vaccinati e non vaccinati, sarebbe legittimo. Assegnare al cittadino la carta che attesta la sua avvenuta vaccinazione, pertanto – scrivono ancora – non implica che lo stesso si renda in seguito disponibile ad esibirla; non consente l’inibizione dell’accesso dei non vaccinati nei locali; non garantisce affatto una miglior godibilità nei servizi, poiché come ben chiarisce la stessa AIFA nel proprio sito ufficiale ‘è plausibile’ la capacità immunizzante del vaccino, ma ad oggi non v’è certezza scientifica e conseguentemente le misure di prevenzione dei contagi (maschere e distanze), allo stato delle cose, non potrebbero venire meno”.
Ugo Mattei è stato vicepresidente della Commissione Rodotà presso il Ministero della Giustizia (nel 2007), è anche professore di diritto internazionale e comparato all’Hastings College of the Law dell’Università della California a San Francisco, presso cui ricopre la cattedra di Alfred and Hanna Fromm (professor of international and comparative law), è professore di diritto civile all’Università di Torino, è inoltre coordinatore accademico dell’International University College of Turin.
Andrea Ippolito