Ieri è stato approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e di fatto “cancella” il Capodanno.

Approvato quindi un primo blocco di misure sulle quarantene e l’utilizzo del green pass, ma per l’anno nuovo potrebbero esserci ulteriori novità. Il Prossimo Consiglio dei Ministri, che dovrebbe tenersi presumibilmente già nei primi giorni di gennaio, potrà adottare ulteriori misure.

La Campania resta in zona bianca fino al 2 gennaio, ma dovrà attenersi alla stretta prevista dal Governo sulla cosiddetta movida e relativamente all’accessibilità a locali e luoghi pubblici, in molti casi consentita solo ai vaccinati.

Il Decreto Natale approvato dal Governo chiude le discoteche fino al 31 gennaio, cancella il Capodanno in piazza in tutta Italia e impone il Super green pass per bar, ristoranti e, dal 10 gennaio, per palestre e piscine.

Con le nuove norme per consumare il caffè al banco bisogna essere vaccinati o guariti, non basta più il tampone negativo.

Dal 10 gennaio, poi, e proprio su questo posticipo sono scaturite le critiche del presidente della Campania Vincenzo De Luca, il nuovo decreto impone il Green pass rafforzato anche sui bus, per l’accesso agli alberghi e per la ristorazione all’esterno. In Campania, in realtà, sin dal 23 dicembre c’è il divieto di vendere bevande e cibo da asporto, fare feste nei locali pubblici o generare assembramenti.

Obbligo della mascherina all’aperto, mentre non sarà più sufficiente quella chirurgica ma occorrerà indossare una Ffp2 per accedere al cinema, sui bus e allo stadio. E proprio per gli eventi sportivi scatta una ulteriore restrizione con la riduzione della capienza al 50% all’esterno e al 35% all’interno.

Giro di vite confermato sugli ingressi dall’Unione Europea: tampone per i vaccinati e quarantena di 5 giorni dopo il tampone negativo per i non vaccinati. Quarantena ridotta per i vaccinati che abbiano contatti con positivi. Di seguito il riepilogo delle regole vigenti.


ECCO TUTTE LE REGOLE

MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ALL’APERTO CON OBBLIGO DELLE FFP2 SU BUS E TRENI. Il Decreto Natale impone fino al 31 gennaio l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e quelle di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso. Inoltre, scatta l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

STOP CONCERTI, FESTE ED EVENTI ALL’APERTO. CHIUSE SALE DA BALLO E DISCOTECHE FINO AL 31 GENNAIO. Fino al 31 gennaio 2022 sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto; saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati. In Campania un’ordinanza regionale dispone nei luoghi pubblici all’aperto il divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento.

De Luca chiude Natale e Capodanno in Campania: firmata l’ordinanza “niente feste”




STOP VENDITA PER ASPORTO IL 31 DICEMBRE E IL PRIMO GENNAIO. Nei giorni 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022 dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione in Campania è fatto divieto di vendita con asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua.

GREEN PASS RAFFORZATO (SOLO PER VACCINATI E GUARITI) NELLA RISTORAZIONE E LOCALI ANCHE AL BANCO. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

OBBLIGO DI GREEN PASS RAFFORZATO PER L’INGRESSO NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E RSA. È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

DAL 10 GENNAIO GREEN PASS RAFFORZATO SUI BUS E TRASPORTI LOCALI.  Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

DAL 10 GENNAIO GREEN PASS RAFFORZATO ANCHE PER PISCINE, CENTRI CULTURALI, SALE SCOMMESSE. Estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato al chiuso dal 10 gennaio per: alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto; centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto. Ancora: musei e mostre; per i centri benessere; centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

STADI. Le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

GREEN PASS PER I CORSI IN PRESENZA. Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

QUARANTENA RIDOTTA PER VACCINATI DOPO CONTATTO CON POSITIVI. Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. REGOLE. Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza

CHI ARRIVA DA PAESI UE O ESTERI: TAMPONE PER I VACCINATI, QUARANTENA PER I NON VACCINATI. Dal 16 al dicembre al 31 gennaio chi arriva dall’Unione europea o da fuori Ue, anche se vaccinato o guarito, dovrà presentare un tampone molecolare negativo effettuato entro le 48 ore o antigenico entro le 24 ore. Per i non vaccinati oltre al tampone è prevista la quarantena di 5 giorni.

OBBLIGATORIA LA CERTIFICAZIONE VERDE AL LAVORO. Il Green pass al lavoro è obbligatorio per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione e del settore privato: uffici pubblici e privati, in fabbrica e nelle aziende, negli studi professionali. Riguarda anche le colf, le baby sitter e le partite Iva. “L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice”. LE REGOLE: Chi è in attesa di rilascio di valida certificazione verde potrà utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. LE SANZIONI: I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.

SENZA GREEN PASS: SERVIZI ALLA PERSONA, NEGOZI E UFFICI PUBBLICI.  Senza certificazione verde (per chi è privo di vaccino, guarigione o tampone) è possibile entrare nei negozi, negli uffici pubblici nei limiti dei regolamenti stabiliti dalla specifica PA, nei taxi e mezzi di trasporto non di linea. Si può accedere ai bar per consumare al banco o al tavolo all’aperto, andare a scuola per seguire le lezioni. Si può fare attività sportiva all’aperto, ma non di contatto.

CONTROLLI ORGANIZZATI DALLE PREFETTURE E MONITORATI DAL MINISTERO.  È stato disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture che devono prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli.


DURATA DEL GREEN PASS

TERZA DOSE DOPO 4 MESI, ARRIVA LA CIRCOLARE MINISTERIALE. Con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Scatta dal 10 gennaio.

CERTIFICAZIONE VERDE, A CHI È RILASCIATA E QUANTO TEMPO DURA. La certificazione verde (Green pass) è rilasciata in Italia dalle varie piattaforme a persone con test negativo (se molecolare effettuato nelle 72 ore antecedenti, se antigenico rapido effettuato nelle 48 ore, così come con il test salivare molecolare).

CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA VALE 6 MESI DAL PRIMO FEBBRAIO. La certificazione verde rafforzata (Super Green pass) è rilasciata in Italia dalle varie piattaforme a vaccinati (con una dose) e guariti. Ha validità 9 mesi. Dal primo febbraio la validità sarà di 6 mesi.

VERIFICA DEL GREEN PASS CON LA APP. È disponibile su App Store, Play Store e App Gallery la versione 1.1.8 di VerificaC19. Consente di verificare la validità della certificazione verde “rafforzata”, ha reso noto il ministero della Salute.


SANZIONI PER VIOLAZIONI NEI LOCALI

VIOLAZIONE DEL GREEN PASS OBBLIGATORIO, SANZIONI DA 400 A 1.000 EURO PER UTENTE ED ESERCENTE. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 31 marzo 2022, dello stato d’emergenza.

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