Castellammare, cancellato dal Consiglio di Stato lo scioglimento per camorra: accolto il ricorso del sindaco Gaetano Cimmino

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) che aveva inizialmente ratificato lo scioglimento del Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata è stata annullata

Castellammare, cancellato dal Consiglio di Stato lo scioglimento per camorra: accolto il ricorso del sindaco Gaetano Cimmino

Nel corso di una recente udienza, il Consiglio di Stato ha emesso una decisione fondamentale accogliendo il ricorso presentato da Gaetano Cimmino, ex sindaco di Castellammare di Stabia, e da altri 19 ex amministratori comunali. La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) che aveva inizialmente ratificato lo scioglimento del Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata è stata annullata.

Castellammare, cancellato dal Consiglio di Stato lo scioglimento per camorra

La vicenda aveva avuto inizio con una decisione del Consiglio dei Ministri di sciogliere il Comune di Castellammare di Stabia, motivata dalle sospette infiltrazioni della criminalità organizzata nell’amministrazione comunale. Una mossa drastica volta a contrastare fenomeni di malaffare e corruzione che avrebbero compromesso il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

L’ex sindaco Cimmino e gli altri 19 ex amministratori avevano presentato un ricorso contro questa decisione, sostenendo la mancanza di prove concrete e la violazione dei principi di giustizia. La sentenza del Tar, che inizialmente aveva confermato lo scioglimento del Comune, è ora annullata dal Consiglio di Stato.

Per i giudici i ricorrenti non hanno potuto svolgere nel giudizio di primo grado “compiutamente” il proprio diritto di difesa

Il Giudice di appello ha rilevato anzitutto che i ricorrenti non hanno potuto svolgere nel giudizio di primo grado “compiutamente” il proprio diritto di difesa a fronte del mancato deposito da parte del Ministero dell’Interno degli atti istruttori del procedimento di scioglimento comunale.

Secondo il Consiglio di Stato “non può infatti essere escluso che il difetto istruttorio si sia riverberato sull’adeguatezza delle contestazioni degli appellanti che hanno formulato le proprie doglianze, anche con il mezzo dei motivi aggiunti, solo sulla base delle motivazioni contenute nelle relazioni prefettizie senza prendere visione degli atti dell’istruttoria”.

D’altra parte, precisa il Giudice “forse neppure il Tar, in relazione alla insufficiente riposta ad una esigenza probatoria dallo stesso manifestata, si è potuto trovare nella condizione di esercitare il suo sindacato in una misura completa”.

CdS: Sentenza di primo grado risulta “meramente apparente” ed estremamente “generica”

Il Consiglio di Stato ha altresì rilevato che la motivazione della sentenza di primo grado risulta “meramente apparente” ed estremamente “generica”, nella quale non è rinvenibile alcun riferimento argomentato ai vari elementi indiziari sui quali si è basato il censurato decreto di scioglimento, e non consente in alcun modo di comprendere il percorso logicogiuridico su cui il Tar ha fondato le proprie conclusioni, non assolvendo in tal modo alla finalità di esternare un ragionamento il risultato cui si perviene.

In particolare “la decisione non ha individuato le ragioni ulteriori rispetto alla generica affermazione della sua infondatezza, di cui, però, non viene dato puntualmente conto e spiegazione, se non attraverso l’utilizzo di astratti principi”.

Il Tar avrebbe dovuto tener conto anche delle motivazioni dei ricorenti

Il Tar, secondo la decisione, avrebbe dovuto esaminare le circostanze fattuali anche alla luce delle allegazioni dei ricorrenti e non solo con l’indicazione dell’elenco di taluni elementi indizianti sulla contiguità tra gli organi comunali e la criminalità organizzata (ad esempio, sono indicate genericamente alcune operazioni di polizia giudiziaria senza collegarle all’incidenza sui presupposti di legge per l’adozione del provvedimento impugnato o la “riscontrata rete di rapporti parentali e di frequentazioni che esisteva da taluni amministratori e esponenti delle locali consorterie”, senza un giudizio sulla loro univocità e rilevanza).

Accolto il ricorso del sindaco Gaetano Cimmino

La decisione del Consiglio di Stato implica che il caso dovrà essere rivalutato da una nuova sezione del Tribunale Amministrativo della Campania. Questa svolta giuridica offre una possibilità significativa per dimostrare l’assenza di connivenze illecite all’interno dell’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia.

L’ex sindaco Cimmino ha commentato la decisione del Consiglio di Stato sottolineando l’importanza di garantire la correttezza delle procedure legali e difendere la reputazione dell’amministrazione comunale. La rivalutazione del caso rappresenta un nuovo capitolo che potrebbe riscrivere la storia di Castellammare di Stabia e dei suoi ex amministratori.

“Questo dispositivo conferma l’esigenza di chiarezza rispetto ad un provvedimento sul quale fin da subito abbiamo espresso le nostre perplessità. Sin dall’inizio eravamo certi che la sentenza del Tar era priva di elementi e di motivazioni che hanno portato ad uno scioglimento che ha colpito l’intera città e che ci ha portato a fare ricorso al Consiglio di Stato. Il testo prodotto dai giudici, stando ai contenuti, farà giurisprudenza”. Così Gaetano Cimmino, già sindaco di Castellammare di Stabia.

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