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Sorrento, incandidabilità di Marco Fiorentino: appello inammissibile

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La Corte d’Appello di Napoli ha emesso un giudizio di inammissibilità sull’appello presentato da Marco Fiorentino contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che confermava la sua ineleggibilità alle elezioni del 2020. La decisione della Corte arriva dopo che il Tribunale aveva respinto il ricorso di Fiorentino, rigettando le sue richieste e compensando le spese processuali tra le parti. La notizia è stata riportata nelle scorse ore dal quotidiano “Metropolis”.

Sorrento, incandidabilità di Marco Fiorentino: appello ritenuto inammissibile

Il caso risale alla decisione dell’Ufficio Centrale Elettorale di dichiarare Marco Fiorentino ineleggibile alla carica di consigliere comunale, in seguito alla condanna penale riportata nel 2016 per il tragico evento del primo maggio 2007, che causò la morte di Claudia Fattorusso Morelli e Teresa Reale a seguito del crollo di una gru in piazza Sant’Antonino. Nonostante la sua partecipazione alle elezioni del 2020, Fiorentino è stato estromesso dalla corsa e il suo posto è stato preso da Antonino Fiorentino, che successivamente ha rinunciato alla carica, diventando assessore comunale, permettendo così a Rossella Di Leva di essere proclamata consigliere comunale al suo posto.

Nel suo ricorso, Fiorentino ha sostenuto di essere stato ingiustamente escluso dalle elezioni, poiché la sua condanna penale non avrebbe dovuto impedirgli di candidarsi. Tuttavia, il Tribunale di Torre Annunziata ha respinto le sue argomentazioni, confermando la sua ineleggibilità. L’appello presentato da Fiorentino alla Corte d’Appello è stato anch’esso giudicato inammissibile, lasciando aperta solo la possibilità di ricorrere in Cassazione.

Cassazione ultima spiaggia

La questione, tuttavia, potrebbe avere ripercussioni anche sul piano amministrativo, come evidenziato dal Tar nel 2021, che ha sottolineato come la partecipazione di un candidato indebitamente ammesso alle elezioni potrebbe invalidare l’intero processo elettorale, se i voti raccolti dal candidato incandidabile superano la differenza tra i voti dei due candidati più votati per la carica di sindaco.

Per risolvere la controversia, il Tar ha indicato la necessità di chiarire se la causa di ineleggibilità di Fiorentino, prevista dall’articolo 10 del D.Lgs. 235/2012, sia effettivamente applicabile nel suo caso. La questione resta quindi aperta e dovrà essere risolta dal giudice ordinario in un processo separato.

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